L’esperienza professionale dei soci è irrilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio; la diversa formulazione dei requisiti non è irragionevole (TAR Sardegna n. 1092 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive, l’esperienza professionale maturata individualmente da un socio non può essere imputata alla società partecipante, a meno che la lex specialis non preveda espressamente una diversa regola, restando la società soggetto giuridico autonomo rispetto ai propri soci. È altresì legittima, e non irragionevole, l’interpretazione della commissione che ricolleghi il criterio premiale dell’“installazione e gestione delle attrazioni” al titolo abilitativo previsto per la partecipazione, qualora la diversa formulazione delle clausole dell’avviso non imponga di riferire il requisito ad uno specifico settore di attività.

Il Fatto

Il Comune di Alghero indiceva una manifestazione di interesse per l’installazione e la gestione di una ruota panoramica. Alla gara partecipavano due società, entrambe autovalutatasi con il massimo punteggio per l’esperienza pregressa. A seguito del rilievo della seconda graduata, il Comune riduceva il punteggio della prima classificata, ritenendo che l’esperienza di una socia non potesse essere considerata, e dichiarava aggiudicataria l’altra concorrente.

La società esclusa dal primo posto impugnava gli atti, deducendo l’illegittima valutazione dell’esperienza della propria socia e, in via concorrente, la non spettanza del punteggio massimo alla controinteressata. Il ricorso veniva respinto in sede cautelare e, successivamente, anche nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto infondata la prima censura, osservando come la partecipazione alla gara fosse avvenuta da parte della società, soggetto giuridico autonomo rispetto alla socia. In assenza di previsioni di segno differente nella legge di gara, l’esperienza maturata a titolo individuale dal socio è irrilevante, non avendo questi instaurato alcun rapporto giuridico diretto con l’amministrazione.

Quanto alla seconda doglianza, il Collegio ha rilevato che la scheda di autovalutazione richiedeva un’esperienza pregressa non già specificamente nelle ruote panoramiche, bensì, più in generale, nella “installazione e gestione delle attrazioni”. La diversa formulazione rispetto al requisito di partecipazione, che invece richiedeva dodici mesi nel settore specifico, conferma la natura non irragionevole dell’interpretazione della commissione, la quale ha correttamente ricollegato il criterio al possesso dell’autorizzazione per spettacoli viaggianti.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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