Silenzio inadempimento sull’aggiornamento del permesso UE di lungo soggiornante (TAR Toscana n. 413 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è soggetto al termine di novanta giorni previsto per il rilascio del titolo dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Decorso tale termine senza determinazione espressa, si forma il silenzio inadempimento, illegittimo ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, in quanto atto meramente interlocutorio, non assolve l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Le ragioni di complessità istruttoria e di pendenza delle pratiche non escludono il silenzio, poiché il relativo sindacato non attiene al merito dell’istruttoria né alle ragioni organizzative interne dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Firenze nel 2016, ha presentato in data 04.07.2023 l’istanza di aggiornamento del titolo. Dopo il fotosegnalamento e l’istruzione della pratica, l’Amministrazione non ha adottato alcun atto conclusivo.
Trascorsi oltre due anni, il ricorrente ha sollecitato la definizione del procedimento il 15.07.2025, con istanza valente anche quale riproposizione ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., allegando documentazione reddituale, lavorativa e familiare. Ulteriori solleciti sono seguiti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2025, senza riscontro. Il ricorrente ha quindi notificato ricorso il 06.12.2025 per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere. Il Ministero dell’Interno si è costituito il 19.12.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 31 c.p.a., che consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere decorsi i termini di conclusione del procedimento, e dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, che fissa in novanta giorni il termine per il rilascio del permesso UE di lungo periodo, rinnovabile automaticamente alla scadenza previa domanda.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il procedimento di aggiornamento è soggetto al medesimo termine di conclusione previsto per il rilascio del titolo, con la conseguenza che è illegittimo il silenzio serbato oltre i novanta giorni dalla richiesta. Nella specie, tra la riproposizione dell’istanza del 15.07.2025 e la notifica del ricorso del 06.12.2025 il termine è spirato, determinando il silenzio inadempimento ex art. 2 legge n. 241/1990.
Le giustificazioni dell’Amministrazione — necessità di accertamenti presso altre pubbliche amministrazioni per i precedenti penali del ricorrente, mole delle istanze pendenti, possesso della “cedola” che consente l’esercizio delle principali prerogative connesse al soggiorno — non escludono la configurabilità del silenzio. Il sindacato non attiene al merito dell’istruttoria né alle ragioni organizzative interne, ma alla mancata adozione di un provvedimento espresso nei termini.
La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, notificata solo il 22.01.2026, risulta emessa dopo la proposizione del ricorso e oltre ogni limite temporale. Il Collegio richiama l’orientamento per cui il preavviso di rigetto, atto meramente interlocutorio, non assolve l’obbligo di concludere il procedimento con determinazione espressa. L’obbligo permane anche qualora l’istanza appaia potenzialmente non accoglibile.
Sussistono pertanto i presupposti del rito: la titolarità di una posizione qualificata e il decorso del termine con formazione del silenzio. Il ricorso è accolto, con ordine al Ministero dell’Interno — Questura di Firenze di pronunciarsi espressamente entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza, il Collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta su istanza dell’interessato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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