Progetto di vita ex art 14 L 328/2000 e revisione annuale (TAR Calabria n. 248 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale di cui all’art. 14 L. n. 328/2000, ancora applicabile fino all’entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs. n. 62/2024 (prevista per il 1 gennaio 2027), deve essere rivisitato almeno ogni anno e, comunque, ogni volta che intervengano modificazioni significative delle condizioni personali, ambientali e cliniche del disabile. Il Comune capo ambito non può respingere l’istanza di rimodulazione fondandosi sull’assenza di sopravvenuti mutamenti del bisogno, poiché l’obbligo di aggiornamento è svincolato da tale presupposto. Nella fase di stesura, attuazione e rivisitazione del progetto opera la corresponsabilità del Comune di residenza, che concorre al finanziamento dei costi sociali del budget: ne deriva la sua piena legittimazione passiva rispetto alla domanda di annullamento del diniego. La domanda risarcitoria è rigettata ove i pregiudizi non patrimoniali siano allegati in modo generico e le spese per attività ricreative ricadano nel budget condiviso e sottoscritto dalla famiglia.

Il Fatto

I genitori di due minori con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, residenti nel territorio di un Comune facente parte di un Ambito territoriale sociale, ottenevano nel 2023 la predisposizione, a cura di un’associazione convenzionata, di un progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 in favore di ciascun figlio. Secondo i ricorrenti i progetti sarebbero rimasti privi di impegno di spesa e non attuati, con spese sostenute privatamente dalla famiglia.

Dopo un presunto peggioramento delle condizioni di salute dei minori e l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di nuove Linee di indirizzo per la redazione dei progetti di vita, i genitori chiedevano al Comune capo ambito la rimodulazione dei progetti e il risarcimento del danno. Il diniego opposto dal Comune capofila è stato impugnato con motivi aggiunti, unitamente alla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune di residenza. L’eccezione è respinta: la titolarità dell’elaborazione del progetto spetta al Comune capo ambito, ma il Comune di residenza conserva un ruolo determinante, anche sul piano del finanziamento dei costi sociali del budget, sia nella stesura sia nella rivisitazione del progetto.

Il percorso argomentativo poggia sull’art. 14 L. n. 328/2000, sulla legge regionale di settore e sulla delibera di Giunta regionale n. 318 del 21.06.2024, che ha approvato Linee di indirizzo, Disciplinare e Schema tipo. Da tali atti emerge che il progetto di vita è documento programmatico di medio-lungo termine, soggetto al vincolo di aggiornamento, da rivisitare almeno ogni anno e in ogni caso al variare significativo delle condizioni del disabile. Alla formazione del budget concorrono anche le risorse del Comune di residenza.

Nel merito, il diniego è illegittimo. I progetti risalivano al 2023 e necessitavano di allineamento alle nuove previsioni regionali, a prescindere dalla dedotta assenza di sopravvenuti mutamenti del bisogno. Il nuovo Schema tipo impone un’analisi più approfondita dei bisogni e una programmazione finanziaria pluriennale. Vi è, inoltre, prova della richiesta del Comune di residenza di attivare interventi di educativa domiciliare, non valorizzati nel progetto originario.

Il rifiuto di rimodulazione, opposto senza la sinergia con il Comune di residenza e l’ASP, viola la normativa primaria e secondaria di riferimento. La domanda di annullamento è accolta, con obbligo per il Comune capofila di procedere alla rivisitazione entro trenta giorni e nomina del Commissario ad acta.

È invece rigettata la domanda risarcitoria. I danni non patrimoniali non sono allegati in modo puntuale, restando inadempiuto l’onere di specificare i concreti pregiudizi alla sfera psico-fisica e relazionale. Quanto ai danni patrimoniali, le spese per attività sportive e ricreative rientrano nel budget condiviso, comprensivo delle risorse private, accettato dai genitori con la sottoscrizione dei progetti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *