Carta docente spettante anche in ottemperanza con astreinte (TAR Liguria n. 573 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’actio iudicati è fondata quando l’Amministrazione, costituitasi, non contesti l’inadempimento e non assolva all’onere di provare l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. In tale evenienza, il giudice amministrativo deve ordinare l’adempimento nel termine di sessanta giorni, nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e irrogare la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, qualora l’attività richiesta comporti un adempimento ulteriore rispetto al semplice versamento di somme.
Il Fatto
Un docente non di ruolo, con contratti a tempo determinato, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, del 21 febbraio 2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al rilascio del beneficio e al pagamento dell’importo di € 2.500,00, oltre accessori. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Liguria, lamentando la mancata esecuzione della pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità della procedura, riscontrando l’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione.
Il Collegio ha poi rilevato che, nonostante la costituzione in giudizio, il Ministero non aveva svolto alcuna contestazione, non assolvendo all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Tale mancata prova ha determinato l’accoglimento del ricorso, disponendo l’ordine all’Amministrazione di rilasciare la carta del docente e accreditare la somma dovuta.
In considerazione della natura dell’attività richiesta — che comporta un’azione aggiuntiva rispetto al mero versamento di denaro, ossia l’emissione dello strumento elettronico — il TAR ha fissato il termine di sessanta giorni per l’adempimento e ha nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, che avrebbe dovuto provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di irrogazione dell’astreinte, fissando la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fino all’adempimento effettivo o all’insediamento del commissario. La misura è stata parametrata alla necessaria attività di emissione della carta, non limitata al semplice pagamento di somme.
Le spese di lite sono state infine poste a carico del Ministero soccombente, con liquidazione forfettaria in euro 500,00 e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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