Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in materia di stabilizzazione del personale degli enti regionali (TAR Puglia n. 787 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse costituisce l’esito processuale obbligato allorché la parte ricorrente dichiari, in sede di pubblica udienza, di non aver più interesse alla decisione della controversia. Tale dichiarazione, espressa senza riserve, determina il venir meno dell’interesse strumentale alla decisione del merito e non richiede alcuna valutazione in ordine alla fondatezza delle censure dedotte. La pronuncia assume carattere dichiarativo e non impone un esame delle questioni di merito, che restano assorbite. La compensazione delle spese di lite rappresenta la regola da applicare in ragione della definizione in rito della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, lavoratrice con contratto a tempo determinato presso l’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali della Puglia (ARIF), prorogato per quattro anni senza soluzione di continuità, impugnava la deliberazione e il bando di concorso pubblico per la copertura di posti di “specialista avvocato”. La parte deduceva, in particolare, la violazione delle norme in materia di stabilizzazione del personale precario degli enti regionali, chiedendo l’annullamento degli atti di indizione della procedura selettiva e l’accertamento del proprio diritto a essere immediatamente stabilizzata nel profilo di Avvocato.
La Regione Puglia e l’ARIF si costituivano in giudizio per resistere al ricorso. Nel corso dell’udienza pubblica, la stessa parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione della controversia, ponendo le basi per la definizione in rito del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente in sede di pubblica udienza, con la quale è stato manifestato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Sul piano processuale, tale dichiarazione integra una sopravvenuta carenza d’interesse, che impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza procedere all’esame delle censure di merito.
Il Collegio ha pertanto ritenuto che la perdita di interesse alla decisione, manifestata senza riserve, non consenta l’esame delle questioni sostanziali dedotte con il ricorso. La pronuncia di improcedibilità costituisce, in tali termini, l’esito necessario del giudizio, in quanto l’interesse strumentale alla rimozione degli atti impugnati è venuto meno per effetto della dichiarazione della ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la natura processuale della definizione della controversia e l’assenza di una soccombenza sostanziale. L’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa completa il dispositivo, senza che residuino questioni ulteriori da scrutinare.
Nota della Redazione
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