Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel ripiano dispositivi medici (TAR Lazio n. 1223 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si assume leso e il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Ne consegue che il giudice adito non può decidere nel merito qualora la parte ricorrente, prima dell’introito della causa per la delibazione, dichiari di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. In tale ipotesi il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
Una società operante nella commercializzazione e assistenza tecnica di dispositivi medici ha impugnato, davanti al TAR Lazio, il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, insieme agli atti presupposti e connessi. Con motivi aggiunti ha poi gravato anche il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia che ha individuato le aziende fornitrici soggette al ripiano e i relativi importi.
Il ricorso era affidato a motivi di illegittimità costituzionale delle norme sul ripiano e a censure di eccesso di potere. Nel corso del giudizio la società ha depositato le attestazioni del pagamento delle somme nella misura ridotta del 25 per cento prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025. All’udienza ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla dichiarazione resa dalla parte ricorrente e dalla disciplina sopravvenuta. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 prevede che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. L’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il TAR richiama il principio fondamentale della domanda. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito possa deciderlo nel merito quando la parte attrice, prima dell’introito per la delibazione, dichiari di rinunciarvi o di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati. Sul punto la Sezione richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113.
Su questa base il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La scelta è coerente con la natura disponibile della tutela: venuto meno l’interesse all’annullamento, la pronuncia di merito non è più possibile.
La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali. Il TAR ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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