Improcedibile il ricorso su payback dispositivi medici per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 1226 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento dell’importo ridotto previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione al TAR Lazio, da parte delle Regioni e Province autonome, dei provvedimenti di accertamento del pagamento. In difetto di tale comunicazione, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6.7.2022, il decreto ministeriale del 6.10.2022 recante le linee guida, l’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 7.11.2019, nonché una pluralità di provvedimenti regionali e provinciali di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La ricorrente ha proposto plurimi motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione agli atti adottati da numerose Regioni e Province autonome.

Con memoria del 10 dicembre 2025 la società ha dichiarato la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie sul c.d. payback introdotto dall’art. 7 d.l. n. 95/2025 e provvedendo al versamento dell’importo ridotto in favore delle amministrazioni resistenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il testo dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, secondo cui, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta, con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. La norma collega a tale comunicazione la cessazione della materia del contendere, con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale osserva che, in sostanza, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo.

Tuttavia, la dichiarazione di avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Essa si sostanzia quale situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno, per il ricorrente, l’utilità della pronuncia del giudice.

Il Collegio richiama, sul punto, Cons. Stato, Sez. III, n. 2247 del 2022. Il ricorso viene quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono compensate, attesa la natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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