Rinuncia alla domanda cautelare e compensazione delle spese nella fase cautelare (TAR Puglia n. 279 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda cautelare, presentata dall’interessato, determina la cessazione della materia del contendere nella fase incidentale, con conseguente presa d’atto da parte del giudice amministrativo dell’intervenuta rinuncia. Non sussistendo allo stato il periculum di danno grave ed irreparabile, il Collegio non deve pronunciarsi nel merito dell’istanza di sospensione, limitandosi a prendere atto della volontà della parte ricorrente. La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta dal giudice in ragione della peculiarità e natura della controversia, ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui la Regione Puglia ha disposto l’esclusione della sua domanda di sostegno dalla graduatoria di ammissibilità relativa al PSR Puglia 2014-2022, Misura 8, Sottomisura 8.4, concernente il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali.

Nelle more del giudizio cautelare, la ricorrente ha depositato un’istanza con la quale ha chiesto la cancellazione della domanda cautelare dal ruolo o, in subordine, il rinvio della camera di consiglio, al fine di valutare l’eventuale impugnazione con motivi aggiunti dei provvedimenti depositati dalla Regione resistente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha esaminato l’istanza presentata dalla società ricorrente in data 16 giugno 2026, rilevando che la stessa costituisce una rinuncia alla domanda cautelare. Il Collegio ha osservato che, alla luce della manifestazione di volontà della parte ricorrente, non sussistono allo stato gli estremi del periculum in mora, ovvero del danno grave ed irreparabile che avrebbe giustificato la pronuncia sulla sospensiva.

L’ordinanza si inserisce nel quadro dell’art. 55 cod. proc. amm., che disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo, e dell’istituto della rinuncia agli atti del giudizio, applicabile anche alla fase incidentale. Il giudice ha preso atto della rinuncia, senza pronunciarsi nel merito della controversia, rimettendo alle parti la valutazione circa l’eventuale prosecuzione del giudizio nel merito e la proposizione di motivi aggiunti avverso i provvedimenti depositati dalla resistente.

Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, motivando tale statuizione con riferimento alla peculiarità e alla natura della controversia, caratterizzata da elementi che suggeriscono di non porre gli oneri processuali a carico di alcuna delle parti.

L’ordinanza, adottata nella camera di consiglio del 17 giugno 2026, è stata depositata in segreteria il giorno successivo e sarà comunicata alle parti, con obbligo di esecuzione da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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