Carta del docente: l’ottemperanza condanna il Ministero e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3866 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato quando l’amministrazione non adempie spontaneamente. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la mancanza di pagamenti, anche parziali, e l’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito comportano la declaratoria di inottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina l’esecuzione entro un termine determinato e nomina fin d’ora un commissario ad acta, che interverrà solo su istanza del creditore qualora l’amministrazione non adempia nel termine assegnato, senza che per tale attività sia dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a un docente la somma di € 500,00 per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente relativa all’anno scolastico 2024/25, oltre interessi legali.
Nonostante la notifica della sentenza, l’Amministrazione non provvedeva al pagamento. Il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, lamentando l’inottemperanza del Ministero, che si costituiva in giudizio con memoria di mera forma, senza formulare deduzioni sullo stato della procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia verifica preliminarmente la ricorrenza dei presupposti processuali. Rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.
La costituzione dell’Amministrazione con atto di mera forma, priva di deduzioni sul punto, assume rilievo decisivo: il credito risulta incontestato nell’an e nel quantum. Il Collegio dichiara quindi l’inottemperanza del Ministero e condanna l’Amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Particolare attenzione merita la disciplina del commissario ad acta. Il Collegio nomina sin d’ora un commissario nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Il commissario assumerà le sue funzioni solo qualora il creditore lo investa con propria istanza, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione; entro i successivi sessanta giorni provvederà all’esecuzione dell’incarico, adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato, con possibilità di avvalersi della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio precisa che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata dai richiamati precedenti del Consiglio di Stato (nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25 e 6924/25), con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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