Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e ruolo aggiunto (TAR Emilia-Romagna n. 1238 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando la parte, dopo la fase cautelare, non compia alcuna attività processuale, non compaia alle udienze e non rappresenti le ragioni di un’utilità attuale e concreta alla decisione di merito. In base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice, espresso dall’art. 2 c.p.a., e alle previsioni degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere dal comportamento processuale delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse. La natura temporanea degli atti impugnati, un giudicato cautelare sfavorevole e l’assenza di domanda risarcitoria concorrono a fondare la dichiarazione di improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui il Dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata nel 2020 in suo favore dal datore di lavoro. Il provvedimento, mai notificato al lavoratore, era stato notificato solo al datore di lavoro; il ricorrente ne ha avuto notizia con l’espulsione, poi notificatagli.
Il ricorso, notificato il 6 dicembre 2021, ha dedotto vizi procedimentali e di motivazione, oltre alla illegittimità della notifica del decreto di espulsione. Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 42/2022, per insussistenza del requisito dell’idoneità alloggiativa. Dopo quella fase la parte ricorrente non ha più depositato atti, se non un’istanza di prelievo, ed è rimasta assente alle successive udienze.
La Motivazione della Corte
La causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto, finalizzato a verificare la persistenza di un interesse concreto alla decisione nel quadro dello smaltimento dell’arretrato. Il Tribunale richiama l’art. 2 c.p.a. e il dovere di leale collaborazione: sarebbe stato onere della parte rappresentare le ragioni oggettive di un’utilità attuale, e non puramente astratta, a ottenere una pronuncia di merito.
L’esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo dimostra il sopravvenuto difetto di interesse. Vi concorrono l’assenza di atti successivi alla fase cautelare, la mancata comparizione alle udienze nonostante la rituale notifica, la natura temporanea degli atti impugnati, il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza di rigetto e l’assenza di domanda risarcitoria.
Il Collegio fonda la decisione sugli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., che consentono di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, e sull’art. 84, comma 4, c.p.a., che analogamente ammette la desunzione di argomenti di prova dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti per giusti motivi.
Nota della Redazione
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