Ottemperanza per mancata erogazione della carta elettronica del docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 76 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione dello Stato ha l’onere di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può legittimamente agire in giudizio. La sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente non è satisfattiva della pretesa, richiedendo un’attività esecutiva dell’Amministrazione. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’adozione degli atti sostitutivi, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 2.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici non prescritti (dal 2020/2021 al 2023/2024). Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione inadempiente e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Dall’esame degli atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato l’11 novembre 2025, era stata notificata al Ministero il 22 dicembre 2024 e che il ricorso era stato ritualmente notificato il 12 novembre 2025. Il giudice ha quindi verificato l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge, che costituisce il presupposto per l’azione. Ha conseguentemente disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata. Nello svolgimento delle funzioni, il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora l’Amministrazione non disponga di fondi sufficienti sui capitoli di bilancio destinati a tali pagamenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta ad euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La riduzione è stata motivata dalla natura seriale del contenzioso e dalla sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, discussa in un’unica camera di consiglio per otto cause identiche o sovrapponibili. Il giudice ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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