Scatti stipendiali a domanda tardiva per personale cessato dal servizio (TAR Emilia-Romagna n. 1237 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 fra le voci computabili per la liquidazione dell’indennità di fine servizio spetta al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile cessato dal servizio, anche su richiesta, con almeno 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio effettivo. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, previsto dalla medesima disposizione, non ha natura decadenziale: il beneficio va riconosciuto a prescindere dal momento in cui è stato richiesto. L’INPS non può subordinare l’erogazione all’adozione di ulteriori atti da parte dell’amministrazione di appartenenza, né opporre la mancanza di versamento contributivo, perché il diritto è già maturato per legge.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente pubblico appartenente alla Guardia di Finanza e in quiescenza a domanda, ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dalla normativa speciale. L’Ente previdenziale ha respinto la richiesta con la missiva notificata nel febbraio 2024, rilevando che i benefici reclamati non sono assistiti da versamento contributivo, che i relativi oneri ricadono sul bilancio dello Stato e che le indicazioni da diramare alle articolazioni territoriali devono essere avallate dai Ministeri vigilanti.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e il prospetto di liquidazione, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo. L’INPS non si è costituito in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la controversia appartiene a una tipologia ricorrente, definita dalla giurisprudenza amministrativa con un indirizzo ormai consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi. Il ricorrente, del resto, ricade incontestatamente nelle condizioni soggettive richieste dalla normativa speciale.
Richiamate, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a., le più recenti pronunce favorevoli rese de eadem re dal Giudice amministrativo, il Tribunale ne ricava la regola applicabile: il diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi è esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile cessato dal servizio, anche su richiesta, con un’età di almeno 55 anni e almeno 35 anni di servizio effettivo.
Il punto decisivo riguarda il termine del 30 giugno, fissato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 per la presentazione della domanda. Secondo l’indirizzo seguito, tale termine non è decadenziale: il beneficio spetta a prescindere dal momento in cui è stato richiesto. Ne segue che l’istanza tardiva non giustifica il diniego.
Il Tribunale non accoglie dunque la tesi dell’Ente previdenziale, che aveva ancorato il rifiuto alla mancanza di versamento contributivo e alla necessità di un avallo ministeriale sulle indicazioni da impartire alle sedi territoriali. Il diritto è già maturato per legge e l’erogazione non può essere subordinata all’agire di altre amministrazioni.
Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo dell’INPS di ricalcolare l’indennità di buonuscita tenendo conto dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Le spese di causa sono compensate, stante la natura prettamente interpretativa della questione.
Nota della Redazione
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