Porto di fucile e difetto di interesse verso l’atto plurimotivato (TAR Calabria n. 9 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli di polizia concernenti le armi, il provvedimento di diniego adottato dall’Autorità di pubblica sicurezza ha natura discrezionale, preventiva e cautelare e si fonda su un giudizio prognostico ex ante sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi. Il sindacato del giudice amministrativo non può eccedere la verifica di ragionevolezza e non può sostituirsi alla valutazione dell’amministrazione. Quando il diniego sia plurimotivato, ciascuna ragione ostativa è di per sé idonea a sorreggerlo: il rigetto delle censure rivolte a una sola di esse determina difetto di interesse del ricorrente all’esame delle altre, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha respinto la sua richiesta di licenza di porto di fucile per uso tiro al volo. Deduce l’assenza di una corretta istruttoria, il difetto di motivazione e la manifesta irragionevolezza del diniego, sostenendo che la valutazione prognostica sarebbe fondata su fatti risalenti e decontestualizzati e che l’Autorità avrebbe recepito acriticamente l’informativa di polizia.

Il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché il ricorrente non ha contestato la ragione ostativa costituita dalla mancata sottoposizione alla visita per l’accertamento dei requisiti psico-fisici richiesta dall’Autorità. Respinta l’istanza cautelare, la controversia è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione della difesa erariale. Il diniego impugnato è un atto plurimotivato e non risulta contestata — se non in chiave meramente assertiva — la ragione ostativa della mancata sottoposizione alla visita diretta all’accertamento dei requisiti psico-fisici. Tale ragione è di per sé idonea a sorreggere il diniego. Il giudice richiama il principio secondo cui è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse: il rigetto delle censure contro una di esse rende superfluo l’esame delle altre, con assorbimento delle doglianze residue (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 7188 del 2025).

Nel merito, il Tribunale ricorda il consolidato orientamento per cui i provvedimenti in materia di armi hanno natura discrezionale, preventiva e cautelare e implicano un giudizio prognostico più stringente di quello di pericolosità, potendo fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza ma non ascrivibili a buona condotta (v. Cons. Stato, Sez. I, n. 821 del 2024).

Tale ampia discrezionalità esclude che il sindacato possa superare la soglia della verifica di ragionevolezza. Nella specie il giudizio di inaffidabilità non appare né arbitrario né illogico, essendo fondato su un complesso di controindicazioni non smentite nella loro dimensione fattuale: provvedimenti giudiziari di natura penale, una vicenda giudiziaria relativa a un incidente stradale a danno di terzi e una serie di controlli distribuiti su un periodo significativo.

La censura sull’inadeguatezza del compendio motivazionale è dunque disattesa. Il ricorso è dichiarato inammissibile e comunque infondato, con condanna alle spese e oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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