Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Veneto n. 1041 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il rilascio, in pendenza di giudizio, di un provvedimento che soddisfa in via definitiva l’interesse sostanziale del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’eventuale annullamento dell’atto impugnato diviene privo di utilità, perché l’interesse azionato è ormai integralmente realizzato dal nuovo titolo autorizzativo. La declaratoria di improcedibilità per fatto sopravvenuto non implica esame del merito delle censure. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità della vicenda processuale e dalla definizione in rito per ragioni indipendenti dalla condotta delle parti.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di infrastrutture di telecomunicazioni, gestiva un impianto radio base su un fabbricato del Comune resistente, sul quale erano ospitati gli apparati di altro operatore. A fronte della necessità di demolire e ricostruire l’edificio, la proprietà metteva a disposizione un’area confinante per la delocalizzazione provvisoria dell’impianto. Nel 2022 la società e l’operatore presentavano istanza ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto in modalità provvisoria; il titolo si formava per silentium.

Il Comune notificava poi le condizioni da rispettare, imponendo la rimozione entro due anni. Accertata la perdurante presenza dell’impianto, l’Amministrazione avviava il procedimento di ripristino e ordinava la rimozione ai sensi dell’art. 27 ss. D.P.R. n. 380/2001. Contro tale ordinanza la società proponeva separato ricorso. Nelle more veniva presentata una nuova istanza per un’installazione sostanzialmente identica; il Comune richiedeva integrazioni documentali, non prodotte nei termini, e con successivo provvedimento rigettava l’istanza rilevando l’impossibilità di autorizzare un nuovo impianto nel sito ove già insisteva una struttura priva di autorizzazione e oggetto di ordinanza di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso era articolato in due censure: la prima deduceva la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies L. n. 241/1990, per l’introduzione nel diniego definitivo di una motivazione nuova rispetto al preavviso di rigetto, con pregiudizio del contraddittorio procedimentale; la seconda contestava la violazione dell’art. 44 D.Lgs. n. 259/2003, l’insussistenza dei presupposti, la motivazione apparente e l’eccesso di potere.

Nel corso del giudizio, tuttavia, sopravveniva un fatto determinante. La società e l’operatore raggiungevano un accordo con l’Amministrazione, presentando una nuova istanza per un diverso sito di installazione. Il Comune rilasciava quindi una nuova autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base. Entrambe le parti, con distinte memorie, chiedevano che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio ha ritenuto il fatto sopravvenuto decisivo. Il rilascio del nuovo titolo autorizzativo priva di qualsiasi utilità l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati, poiché l’interesse posto a fondamento del ricorso risulta ormai definitivamente soddisfatto. La declaratoria di improcedibilità consegue dunque automaticamente alla sopravvenuta carenza di interesse, senza che il giudice debba procedere all’esame del merito delle censure.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate integralmente tra tutte le parti. La decisione si fonda sulla complessità della vicenda processuale e sulla sua definizione in rito per ragioni sopravvenute, indipendenti dall’esame del merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La definizione in rito ha assorbito ogni valutazione sulle doglianze di carattere procedimentale e sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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