Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale per tardiva risposta all’istanza (TAR Puglia n. 567 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, ancorché di contenuto negativo, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità per il ricorrente nella declaratoria dell’obbligo di provvedere. La circostanza che l’amministrazione abbia riscontrato l’istanza soltanto dopo la proposizione del ricorso integra gli estremi della soccombenza virtuale, la quale giustifica la condanna dell’ente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, atteso che la condotta inerte ha reso necessario il ricorso per ottenere una pronuncia.
Il Fatto
Un consorzio titolare di una concessione demaniale marittima aveva presentato al Comune istanza, reiterata a distanza di oltre un anno, volta ad ottenere la declaratoria di decadenza di una diversa concessione rilasciata a soggetti terzi. Stante la perdurante inerzia dell’amministrazione comunale, il consorzio aveva proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della condotta inerte e la condanna dell’ente a provvedere sull’istanza, con fissazione di un termine e nomina del commissario ad acta. Il Comune si era costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con nota dirigenziale del 2.4.2026 — successiva alla notifica del ricorso — il Comune aveva provveduto a riscontrare l’istanza del consorzio, respingendola sul presupposto della carenza di un interesse qualificato del richiedente in materia di beni demaniali e della sua conseguente illegittimazione a pretendere l’avvio di un procedimento concernente soggetti terzi.
Il Tribunale ha ritenuto che il superamento della condotta inerte dell’amministrazione, realizzatosi attraverso l’adozione del provvedimento espresso di rigetto, determini la cessazione della materia del contendere sull’azione avverso il silenzio: venuta meno l’inerzia, l’oggetto del giudizio, finalizzato ad ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere, risulta infatti privo di utilità sostanziale per il ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il Comune ha riscontrato l’istanza del consorzio soltanto a seguito della presentazione del ricorso. La necessità per il ricorrente di adire il giudice amministrativo per ottenere una risposta alla propria istanza, rimasta priva di esito per un arco temporale significativo (dall’8.7.2024 fino alla proposizione del ricorso), ha quindi imposto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
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