Improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e saldo del dovuto (TAR Lazio n. 13851 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando, per effetto di una sopravvenuta normativa e del conseguente adempimento spontaneo della parte privata, venga meno ogni residua utilità della pronuncia sul gravame. La dichiarazione di improcedibilità consegue all’accertamento dell’avvenuto saldo di quanto dovuto all’amministrazione, senza che residuino profili di interesse alla decisione nel merito. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce esito conforme al principio di soccombenza virtuale, attesa la sopravvenienza che ha reso superfluo l’accertamento richiesto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio una serie di provvedimenti, tra cui il D.M. 6.7.2022 e il D.M. 6.10.2022 del Ministero della Salute, nonché determinazioni dirigenziali della Regione Puglia in materia di promozione della salute, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento. Il gravame, integrato da motivi aggiunti avverso un’ulteriore determinazione regionale, era diretto nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.
Nelle more del giudizio, interveniva una normativa sopravvenuta che incideva sulla posizione debitoria della società nei confronti dell’amministrazione. La ricorrente, con apposita memoria, rappresentava l’avvenuta cessazione della materia del contendere, depositando documentazione comprovante l’integrale saldo di quanto dovuto alla luce del nuovo quadro normativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la causa era stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’8 maggio 2026, celebrata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. In quella sede, la parte istante ha documentato l’intervenuta definizione della propria posizione attraverso il pagamento di quanto dovuto in favore dell’amministrazione, secondo quanto prescritto dalla sopravvenuta disciplina di riferimento.
Il TAR ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga la cessazione della materia del contendere. Tale evenienza ricorre quando l’oggetto della controversia viene meno per fatti sopravvenuti, tali da rendere l’esame del ricorso privo di qualsiasi utilità concreta per la parte ricorrente. Nel caso di specie, l’adempimento integrale dell’obbligazione pecuniaria, conseguente all’entrata in vigore della nuova normativa, ha determinato il definitivo superamento della situazione dedotta in giudizio.
La pronuncia di improcedibilità non ha richiesto alcun esame nel merito delle censure formulate avverso i provvedimenti impugnati, atteso che la sopravvenienza normativa e il conseguente pagamento hanno eliso ogni residuo interesse della società all’annullamento degli atti gravati. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, valorizzando la natura sopravvenuta dell’evento che ha determinato la definizione del giudizio e l’assenza di una soccombenza sostanziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.