Sopravvenuta normativa e saldo del dovuto: cessazione della materia del contendere e improcedibilità (TAR Lazio n. 13850 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione di una nuova disciplina normativa che incida sul rapporto controverso, unitamente all’avvenuto saldo, da parte del ricorrente, di quanto dovuto in favore dell’amministrazione ai sensi di tale normativa, determina la cessazione della materia del contendere. In presenza di tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte. La declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento che la decisione sul ricorso non sia più utile per la parte ricorrente, essendo venuta meno ogni ragione di controversia.
La pronuncia di improcedibilità non richiede un’espressa statuizione sulle ragioni di merito, che restano assorbite. Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti in causa, in considerazione della sopravvenienza normativa e del conseguente comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una serie di provvedimenti, tra cui i decreti ministeriali del 6.7.2022 e del 6.10.2022, nonché alcune determinazioni dirigenziali della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale (D.D. n. 10 del 12.12.2022 e D.D. n. 1 dell’8.2.2023), chiedendone l’annullamento, previa sospensione, unitamente a ogni atto connesso e consequenziale. Il ricorso è stato successivamente integrato da motivi aggiunti avverso la determinazione regionale dell’8.2.2023.
Il giudizio è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’8 maggio 2026. Nelle more, la parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rappresentato l’avvenuta cessazione della materia del contendere, dando atto di aver saldato quanto dovuto in favore dell’amministrazione ai sensi della sopravvenuta normativa indicata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte istante, con apposita memoria, ha dichiarato l’avvenuta cessazione della materia del contendere, documentando di aver provveduto al saldo di quanto dovuto in favore dell’amministrazione in conformità alla sopravvenuta normativa. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere non più necessaria una decisione nel merito delle censure dedotte.
La Corte ha fatto applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione tale da rendere la controversia priva di oggetto. In particolare, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata nel concorso di due elementi: la sopravvenienza di una nuova disciplina normativa che ha regolato il rapporto controverso e l’integrale adempimento, da parte del ricorrente, degli obblighi pecuniari derivanti da tale disciplina.
Il Tribunale ha, quindi, dichiarato l’improcedibilità del gravame, senza pronunciarsi sulle doglianze formulate, in quanto assorbite dalla sopravvenuta situazione. La decisione si fonda sul principio per cui, venuto meno l’interesse alla decisione, il giudizio non può proseguire.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la loro compensazione tra tutte le parti in causa, in ragione della natura della sopravvenienza e dell’esito del giudizio. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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