La rinuncia irrituale può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Abruzzo n. 431 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ancorché non notificata alla controparte nei termini e nelle forme prescritte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., costituisce atto univoco dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prescinde, pertanto, dalla ritualità della dichiarazione rinunciataria, potendo fondarsi su elementi fattuali e comportamentali oggettivamente incompatibili con la persistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento nel merito della fondatezza delle censure proposte.
Il Fatto
I genitori di un alunno minore impugnavano il verbale di scrutinio finale e la conseguente valutazione di non ammissione alla classe successiva, adottati dal consiglio di classe del liceo scientifico frequentato dal figlio. Il ricorso era affidato a motivi di illegittimità concernenti la valutazione di profitto espressa con giudizio di “gravi e diffuse insufficienze”.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, mentre l’istituto scolastico non si costituiva. Nelle more del giudizio, il difensore dei ricorrenti depositava atto di rinuncia al ricorso, senza tuttavia provvedere alla notificazione dello stesso alla parte resistente nel termine di legge.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato l’irritualità della dichiarazione di rinuncia, non essendo stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Ha nondimeno richiamato il disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse anche da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti.
La dichiarazione di rinuncia, ancorché non notificata, è stata qualificata come atto univoco espressivo della volontà della parte di non proseguire il giudizio. Il Collegio ha quindi ritenuto integrata la condizione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., prescindendo da ogni valutazione circa la ritualità della rinuncia.
La pronuncia evidenzia la distinzione tra l’istituto della rinuncia, soggetto a rigorose formalità, e la causa di improcedibilità, che può essere dichiarata anche in assenza di un valido atto di rinuncia, valorizzando elementi sintomatici della cessazione dell’interesse alla decisione. La compensazione delle spese di lite è stata disposta in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
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Nota della Redazione
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