Rientro dalla sede temporanea ex art. 42-bis: nessuna garanzia sindacale (TAR Campania n. 2965 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rientro del militare nella sede di appartenenza al termine del periodo di assegnazione temporanea di cui all’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 costituisce un effetto automatico ex lege, conseguente alla cessazione del beneficio, e non un provvedimento amministrativo di trasferimento. Esso non integra pertanto la fattispecie dell’art. 1479-bis, comma 1, lett. b), C.O.M. e non attiva la garanzia della previa intesa con l’APCSM prevista per i militari eletti. La sopravvenuta nomina a dirigente sindacale non impone all’Amministrazione alcun bilanciamento discrezionale degli interessi, dovendo le esigenze del militare formare oggetto di autonoma domanda di trasferimento. Ne deriva l’esclusione di ogni eccesso di potere per condotta antisindacale, non essendo configurabile sviamento di un potere che non viene in rilievo.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale in servizio presso una Capitaneria di Porto, aveva ottenuto nel 2019 l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso una sede diversa da quella di incardinazione, con provvedimento che precisava come l’ordine di trasferimento d’autorità alla sede originaria dovesse intendersi confermato ma sospeso. Il beneficio era stato prorogato per ulteriori trentasei mesi in ragione della nascita di un secondo figlio.
Nel 2025, decorsi i termini, l’Amministrazione comunicava la ripresa di efficacia del provvedimento di impiego presso la sede di Jesolo. Il militare, nel frattempo divenuto componente del Consiglio Direttivo Regionale di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari, impugnava tale comunicazione insieme all’associazione, deducendo la violazione delle garanzie sindacali previste dal C.O.M. Richiesto il rigetto, il ricorso è stato respinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la competenza territoriale del TAR adito, già affermata in sede cautelare, e ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sul carattere meramente attuativo del provvedimento impugnato rispetto al trasferimento del 2019. La posizione giuridica fatta valere è diversa da quella del precedente giudizio, essendo sopravvenuta la nomina a dirigente sindacale, circostanza nuova che legittima una distinta domanda giudiziale.
Nel merito, la questione verte sul rapporto tra l’assegnazione provvisoria ex art. 42-bis e le garanzie riconosciute dall’art. 1479-bis C.O.M. ai militari che ricoprono cariche elettive, i quali non possono essere trasferiti ad altra sede se non previa intesa con l’associazione di appartenenza.
Il Collegio, richiamando l’orientamento del TRGA Bolzano, sent. n. 172/2025, ha qualificato il rientro come adempimento dell’obbligo di servizio presso la sede di appartenenza, ripristinato automaticamente per la cessazione della sospensione. Si tratta di una semplice presa d’atto della scadenza naturale del beneficio, priva di contenuto autoritativo: non incide direttamente sulla situazione giuridica dell’interessato né modifica diritti o obblighi.
Da ciò la conseguenza centrale: il rientro non è riconducibile alla nozione di trasferimento ex art. 1479-bis. Un’eventuale limitazione dell’obbligo derivante dalla sopravvenuta carica sindacale non può essere conseguita mediante interpretazione estensiva di tale disposizione, poiché non si è in presenza di un provvedimento amministrativo ma di un effetto legale automatico.
Escluso il collegamento con l’esercizio di un potere discrezionale, viene meno in radice la necessità di ponderare interessi contrapposti e, con essa, la configurabilità dell’eccesso di potere per finalità antisindacale (in termini, TAR Emilia Romagna, sent. n. 381/2025). Il Collegio ha inoltre richiamato il bilanciamento tra libertà di associazionismo sindacale e peculiarità dell’ordinamento militare, che trova referente nell’art. 52 Cost. (Cons. Stato n. 3165 del 2020): un’applicazione non estensiva delle garanzie risulta coerente con i principi di gerarchia, obbedienza e compattezza del comparto (TAR Lazio n. 16386/2025). Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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