Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Sicilia n. 2020 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice l’esame del merito e non implica l’accertamento della soccombenza virtuale. La novità e la scarsa chiarezza delle questioni trattate, in presenza di un intervento legislativo regionale di rapida successione, costituiscono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’ottica ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale la nota con cui il Comune aveva rigettato la richiesta di vietare la prosecuzione dell’attività di ottico avviata da una società controinteressata mediante S.C.I.A. presentata nel febbraio 2024. Con la stessa nota, il Comune aveva confermato la scelta di non annullare d’ufficio gli effetti della segnalazione.
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull’attività di ottico, contestando l’assunto comunale secondo cui, nel breve periodo intercorso tra l’entrata in vigore della legge regionale n. 3/2024 e la successiva legge regionale n. 7/2024, sarebbe stata vigente una completa liberalizzazione del settore. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione; il Comune ha chiesto la condanna della stessa per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla regola processuale dettata dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che obbliga il giudice a dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravvenga, nel corso del giudizio, il difetto di interesse delle parti alla sua decisione. Nel caso di specie, la ricorrente ha prospettato con memoria la cessazione del proprio interesse, con conseguente venir meno della materia del contendere sul piano dell’interesse azionato.
Sul piano sostanziale, il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La S.C.I.A. per l’avvio della nuova attività di ottico è stata presentata dalla controinteressata nel febbraio 2024 e assentita dal Comune ai sensi dell’art. 92 legge reg. n. 3/2024, che ha abrogato il previgente sistema di contingentamento delle licenze commerciali di ottico di cui all’art. 1 legge reg. n. 12/2004.
Il Tribunale rileva tuttavia che, con l’art. 4 legge reg. n. 7/2024, il legislatore regionale ha reintrodotto un analogo regime di contingentamento a decorrere dal 20 aprile 2024. La questione oggetto del decidere attiene dunque al frangente temporale compreso tra l’entrata in vigore della legge regionale n. 3/2024 e quella della successiva legge regionale n. 7/2024, durante il quale sarebbe stata operativa la completa liberalizzazione dell’attività di ottico: tesi sostenuta dal Comune con i provvedimenti gravati e avversata dalla ricorrente.
Il Collegio osserva che la rapidità dell’intervento legislativo regionale, accompagnata da disposizioni dal tenore poco chiaro, non ha consentito di interpretare in modo certo ed univoco la disciplina relativa alle autorizzazioni richieste per lo svolgimento dell’attività di ottico. La novità delle questioni trattate è quindi valutata come causa sufficiente per disporre tra le parti la compensazione delle spese.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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