Carta docente: ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4003 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto alla carta docente per determinati anni scolastici è titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non contesti il mancato adempimento, il giudice ordina la completa esecuzione del titolo entro un termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, si dà luogo alla nomina di un Commissario ad acta, che provvede agli adempimenti sostitutivi. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si liquidano compensi.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza, pubblicata in data 08.10.2024, che accerta il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno, e condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata in data 09.01.2025, l’obbligo è rimasto inadempiuto. È intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma di riferimento del giudizio di ottemperanza e rileva che la pretesa fatta valere dalla ricorrente è adeguatamente documentata. Il titolo azionato individua con precisione l’obbligo dell’Amministrazione e i relativi destinatari.

Elemento decisivo è la condotta processuale dell’Amministrazione: a fronte dell’inadempimento allegato, l’ente intimato, pur costituitosi, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. La mancata contestazione consolida il quadro probatorio e consente di ritenere provata l’inerzia.

Il Tribunale ha inoltre verificato le condizioni del rito. Il titolo è divenuto definitivo per l’assenza di impugnazione ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Accertata l’inottemperanza, il Collegio condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato per il profilo del contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta, nominato nel dirigente indicato in motivazione, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato.

Quanto al compenso, il Tribunale esclude la liquidazione, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *