Scatti stipendiali ai fini TFS anche per forze di polizia militari (TAR Sicilia n. 2023 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione di sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, va attribuita, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 non innova la disciplina, ma ne conferma la perdurante vigenza per il trattamento di fine rapporto. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica. Il beneficio presuppone, invece, il concreto raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile alla data di cessazione, senza possibilità di interpretazioni estensive.

Il Fatto

Alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e all’Arma dei Carabinieri, cessati dal servizio tra il 2017 e il 2023, impugnano i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’INPS nelle rispettive sedi. Contestano la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali e chiedono l’accertamento del diritto alla riliquidazione, con interessi e rivalutazione.

L’Istituto si costituisce e riferisce di aver già provveduto al ricalcolo per due ricorrenti, insistendo invece per il rigetto quanto alla posizione di un terzo, che alla cessazione non aveva ancora compiuto il 55 anno di età. In udienza il Presidente rappresenta la parziale cessazione della materia del contendere, mentre la difesa dei ricorrenti insiste per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, nei cui confronti la controversia è stata ritualmente instaurata.

Nel merito, la questione centrale riguarda l’applicabilità del beneficio a coloro che sono collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 232/1990. Il Tribunale richiama il C.G.A.R.S. n. 770 del 28 giugno 2022 e la giurisprudenza conforme, secondo cui l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita.

L’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per le forze di polizia a ordinamento militare. Il Codice si limita a non innovare il regime in vigore, che comprende sia gli appartenenti all’ordinamento militare sia quelli all’ordinamento civile delle forze di polizia.

Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio aderisce all’orientamento del giudice d’appello: esso non è termine di decadenza, ma un onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. Una diversa lettura determinerebbe una disparità di trattamento priva di giustificazione. Si esclude la violazione del principio di copertura finanziaria, sussistendo la relativa norma e costituendo il vincolo un limite per il legislatore, non per il giudice.

Il beneficio presuppone però il concreto raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile alla cessazione. Il dato normativo è chiaro e non si presta a interpretazioni estensive. Il ricorso è pertanto accolto per quattro ricorrenti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e dichiarazione del diritto alla riliquidazione, e respinto per il quinto. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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