Deposito del titolo esecutivo integrale in sede di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2531 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente che chiede l’esecuzione di una sentenza ha l’onere di depositare il titolo esecutivo in copia integrale e completa degli elementi identificativi essenziali (numerazione progressiva, data di deposito e sottoscrizione digitale del giudice estensore). La produzione di una copia priva di tali elementi non consente al giudice dell’ottemperanza di verificare l’esistenza e la validità del titolo azionato. La copia informatica del provvedimento deve essere, altresì, munita dell’asseverazione di conformità all’originale prevista dal combinato disposto dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 217 del 2017. L’ordine di regolarizzazione è condizione necessaria per la prosecuzione del giudizio, con fissazione di un termine perentorio e rinvio della trattazione nel merito.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1105/2025, depositata in data 11 marzo 2025, con la quale era stato accolto il ricorso volto all’ottenimento di un beneficio in materia di istruzione. Nel costituirsi in giudizio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, contestava la regolarità della produzione documentale. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l’Ambito Territoriale per la Provincia di Milano non si costituivano. La questione veniva all’esame del Collegio nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rilevava che la sentenza di cui era stata chiesta l’ottemperanza era stata prodotta in copia priva degli elementi identificativi del titolo, quali la numerazione progressiva, la data di deposito e la sottoscrizione digitale del giudice estensore. Tale carenza documentale assume rilievo decisivo nel giudizio di ottemperanza, in quanto il giudice deve poter accertare l’esistenza del titolo esecutivo e la sua idoneità a fondare l’azione esecutiva. L’assenza di tali elementi non consente di verificare la corrispondenza tra il provvedimento azionato e quello effettivamente pronunciato.
Il Collegio ha quindi ritenuto necessario disporre il deposito del titolo da portare ad esecuzione, munito degli elementi identificativi e della relativa asseverazione di conformità. Sul punto, il giudice ha richiamato il combinato disposto dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 217 del 2017, che disciplina l’asseverazione di conformità delle copie informatiche di documenti analogici. Tale adempimento è finalizzato a garantire che la copia informatica prodotta in giudizio abbia il medesimo valore probatorio dell’originale.
L’incombente è stato posto a carico del difensore della parte ricorrente, con termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza. L’adempimento è condizione necessaria per consentire la prosecuzione del giudizio, non potendosi valutare la fondatezza dell’istanza di ottemperanza in assenza di un titolo esecutivo ritualmente prodotto. Il Collegio ha infine rinviato la trattazione del merito alla camera di consiglio del 2 luglio 2026, riservandosi ogni valutazione all’esito della regolarizzazione.
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Nota della Redazione
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