L’attesa occupazione non spetta se il rapporto non è mai sorto (TAR Campania n. 4259 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, è legittima allorché il contratto di soggiorno non sia stato perfezionato e trasmesso all’autorità amministrativa e manchi la documentazione prescritta, ivi inclusa l’asseverazione, fermo restando che l’inesistenza originaria del rapporto di lavoro investe il nucleo essenziale della procedura. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, non può essere rilasciato quando il rapporto di lavoro non si sia mai costituito, atteso che la norma presuppone la perdita di un posto di lavoro già esistente; esso è comunque escluso per i titolari di nulla osta per lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 24, comma 1, T.U. immigrazione. La riorganizzazione aziendale del datore di lavoro, se genericamente asserita, non integra una causa di forza maggiore e non legittima la conversione del titolo di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, emessa dalla Prefettura ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, per la mancata stipula del contratto di soggiorno e la mancata produzione dell’asseverazione. Il datore di lavoro non si era presentato alle convocazioni prefettizie, e solo dopo l’adozione del provvedimento aveva dichiarato di rinunciare all’assunzione per pretese esigenze di riorganizzazione aziendale, invitando il lavoratore a richiedere il permesso per attesa occupazione. Il ricorrente lamentava la carenza istruttoria e l’illegittimità della revoca, sostenendo la propria buona fede e chiedendo il rilascio del permesso per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto la revoca legittima, valorizzando l’omesso perfezionamento del contratto di soggiorno e la mancata acquisizione dell’asseverazione di cui all’art. 44 d.l. n. 73/2022. La circostanza che gli adempimenti gravassero principalmente sul datore di lavoro non assume rilievo decisivo, poiché l’inesistenza del rapporto lavorativo e la mancanza ab origine dei requisiti legittimano la revoca del nulla osta.
Quanto al permesso per attesa occupazione, il Collegio ha escluso che l’art. 22, comma 11, T.U. immigrazione possa trovare applicazione in difetto di un rapporto già instaurato e cessato, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre, Sez. III, n. 7186 del 2025 e n. 2011 del 2026). La disposizione, infatti, non disciplina l’ipotesi della mancata instaurazione originaria del rapporto, neppure ove essa dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
Il TAR ha inoltre escluso che la riorganizzazione aziendale, genericamente ed apoditticamente comunicata solo dopo la revoca, possa configurare una causa di forza maggiore in senso tecnico, idonea a derogare alla regola generale. Il Collegio ha infine rilevato che il ricorrente era titolare di un nulla osta per lavoro stagionale, per il quale l’art. 24, comma 1, T.U. immigrazione esclude espressamente il rilascio del permesso per attesa occupazione.
Quanto al ritardo procedimentale, il TAR ha precisato che esso, pur censurabile, non ha creato i presupposti legali per il rilascio del titolo, potendo il datore di lavoro assumere comunque il lavoratore. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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