Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nell’azione amministrativa (TAR Lazio n. 8446 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste delle altre parti, vige il principio dispositivo in senso ampio, in virtù del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di non avere più interesse alla decisione, resa dalla stessa parte, non consente al giudice di decidere il merito della controversia, né di procedere d’ufficio o di sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire. In tale evenienza, il giudice può solo prendere atto della dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia di improcedibilità consegue alla verifica della sopravvenuta carenza di interesse, senza alcun esame del merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal diniego di ammissione di una società calcistica al campionato di Serie D per la stagione 2022/2023, disposto dalla federazione sportiva di riferimento a seguito della valutazione della situazione fiscale della società. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego e gli atti conseguenti, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del proprio titolo a partecipare al campionato, oltre al risarcimento dei danni. Il ricorso, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, è stato integrato con motivi aggiunti avverso i provvedimenti successivi, tra cui la mancata inclusione nei calendari di campionato e lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con istanza depositata il 6 marzo 2026, la società ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, dichiarazione reiterata nella memoria del 12 marzo 2026. Tale dichiarazione è intervenuta successivamente all’assegnazione del ricorso al relatore ma prima della decisione della causa, fissata per l’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026.
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dal ricorrente, non consente al giudice di procedere all’esame nel merito. Il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. In tal modo, il giudice è chiamato a una mera presa d’atto, potendo solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
La giurisprudenza citata dal Collegio, ivi incluse le pronunce del Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503 e del Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120, conferma l’impossibilità per il giudice di sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire, che pertiene esclusivamente alla parte.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, compensando integralmente le spese di lite tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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