Ottemperanza inammissibile per mancata notifica alla sede reale dell’INPS (TAR Abruzzo n. 590 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto dinanzi al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di somme di denaro è inammissibile ove la sentenza non sia stata notificata all’Amministrazione presso la sua sede reale. La notifica del titolo esecutivo ai soli difensori costituiti nel giudizio di merito non è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che costituisce condizione indefettibile dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione, soggetta a rilievo d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione, aveva ottenuto dalla Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro, la condanna dell’INPS alla restituzione delle trattenute indebitamente operate sui ratei pensionistici, oltre interessi e spese. La sentenza era stata notificata all’INPS esclusivamente nella persona degli avvocati difensori costituiti nel giudizio di appello, ma l’Amministrazione non aveva provveduto alla restituzione. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. L’INPS non si era costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il ricorrente aveva notificato la sentenza del giudice ordinario non alla sede reale dell’INPS ma soltanto ai difensori costituiti nel giudizio di appello. Tale modalità di notifica, ad avviso del Collegio, non è idonea ad integrare il presupposto processuale del decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, richiesto per l’instaurazione dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro.
La giurisprudenza amministrativa consolidata, richiamata dalla sentenza, qualifica il termine dilatorio come condizione dell’azione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo e pertanto soggetta a rilievo d’ufficio. Nel caso di specie, non essendo stata effettuata la notifica alla sede reale dell’Amministrazione, il termine non aveva mai iniziato a decorrere e l’Amministrazione non era stata posta nelle condizioni di adempiere.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata pertanto pronunciata d’ufficio, nonostante la mancata costituzione dell’INPS, trattandosi di un ostacolo processuale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Il Collegio ha infine statuito la compensazione delle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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