Poteri del commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 595 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di danaro ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne consegue che l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, e non dai conteggi prodotti dal creditore, che non sono vincolanti per l’Amministrazione. È comunque necessario che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3525/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.3.2001, la somma complessiva di euro 826,44 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, dal dì del dovuto al saldo.

Passata in giudicato la decisione e notificatala, l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., come attestato dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali: l’entità delle somme calcolata dal creditore, quindi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Quanto ai tempi, il Collegio ha accertato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con la legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere rispettato dalle Amministrazioni dello Stato prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnandosi un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti già effettuati, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, di copia e di notificazione, nonché degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. È stato inoltre nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore, trascorso inutilmente il termine, provvedendo entro i successivi centoventi giorni e senza compenso, trattandosi di compiti istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, da distrarre a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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