Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in materia di prelievo latte (TAR Lombardia n. 964 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla definizione del ricorso, determinata da una sopravvenienza normativa che introduce un nuovo strumento satisfattivo della pretesa, impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice prende atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte e non scende all’esame del merito. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dalla sopravvenienza normativa e dall’esito in rito del giudizio, che non consente una valutazione della fondatezza delle contrapposte domande.

Il Fatto

Un’azienda agricola e i suoi soci hanno impugnato davanti al TAR Lombardia l’atto con cui l’AGEA aveva comunicato il mancato perfezionamento della rateizzazione di somme iscritte a ruolo a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino. Il ricorso investiva anche gli atti presupposti, tra cui il ruolo e l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti, l’accertamento dell’inesistenza del debito, la condanna dell’Agenzia al ricalcolo del prelievo in conformità alle decisioni della Corte di Giustizia, il risarcimento del danno da prelievo operato e la restituzione delle somme indebitamente percepite. L’AGEA si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

La questione si esaurisce sul piano processuale. All’udienza pubblica del 4 giugno 2026, in sede di discussione orale, i ricorrenti hanno reso nota la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. La ragione risiede nella presentazione di un’istanza di ricalcolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare.

L’istanza è stata formulata ai sensi dell’art. 10 ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 947, l. 30 dicembre 2025, n. 199. Il nuovo quadro normativo appresta uno strumento amministrativo satisfattivo della pretesa che il ricorrente aveva inteso conseguire in via giurisdizionale.

Il Collegio, preso atto della dichiarazione, ha applicato i principi generali in materia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione per essere venuta meno la ragione del contendere, il giudice non può che prenderne atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. La controversia resta così definita sul piano processuale, senza alcun accertamento sul merito delle domande di annullamento, di accertamento del debito e di risarcimento.

Sul governo delle spese il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra le parti. La scelta è motivata dalla sopravvenienza normativa che ha determinato la carenza di interesse e dall’esito in rito del giudizio, circostanze che rendono inopportuna l’allocazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

La sentenza è dichiarata soggetta all’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa, come da formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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