Carta docente a tempo indeterminato: l’ottemperanza è la via per il giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2718 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è il rimedio esperibile dinanzi al giudice amministrativo per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. La notifica del titolo esecutivo all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti per l’accoglimento della domanda. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza, condanna l’organo competente a provvedere e, in caso di persistente inadempimento, nomina sin da subito un commissario ad acta affinché operi in via sostitutiva, con facoltà di avvalersi, ove necessario, del pagamento in conto sospeso.
Il ricorrente, docente con contratto a tempo indeterminato, agiva per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, condannando il Ministero all’accredito dell’importo complessivo di euro 3.000,00 e al pagamento delle spese di lite. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, ma quest’ultima non aveva adottato alcun atto esecutivo.
Il Fatto
Il giudizio di ottemperanza era stato instaurato ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. L’amministrazione si costituiva con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 27 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, verificata la rituale notifica della sentenza del giudice del lavoro effettuata in data 18 aprile 2025 e l’intervenuto passaggio in giudicato della stessa, ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato che il ricorso per ottemperanza era stato notificato in data 26 novembre 2025 e che, quindi, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997, era decorso infruttuosamente. Tale disposizione, infatti, preclude al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima del decorso del termine dilatorio, ma non incide sulla proponibilità dell’azione di ottemperanza, il cui accoglimento presuppone proprio la verifica dell’inutile decorso del periodo concesso all’amministrazione per adempiere.
Il Collegio ha pertanto disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito desse completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Ha inoltre chiarito che il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, dell’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, facendo ricorso ai capitoli di bilancio destinati in via specifica a tali pagamenti.
Infine, la decisione ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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