Verifica anomalia offerta e PEF: sindacato del giudice amministrativo limitato alla macroscopica illogicità (TAR Puglia n. 353 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Il procedimento non ha carattere sanzionatorio e non mira alla ricerca di specifiche inesattezze, bensì ad accertare se l’offerta sia complessivamente attendibile. Nell’ambito del contraddittorio, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta economica, sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti affidabile al momento dell’aggiudicazione. Il Piano Economico Finanziario è documento obbligatorio e necessario per la valutazione di affidabilità, strettamente legato all’offerta, e le sue modifiche ammissibili in sede di verifica devono essere di entità limitata e non incidere sull’impostazione sostanziale del documento.
Il Fatto
Il Comune di San Giorgio Ionico ha avviato una procedura di gara ponte per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società Teknoservice è risultata aggiudicataria provvisoria con un ribasso dell’8,0800%, mentre la società ricorrente si è collocata al secondo posto. L’offerta della prima classificata è stata sottoposta al sub-procedimento di verifica dell’anomalia, caratterizzato da un iter istruttorio con acquisizione di tre relazioni giustificative, all’esito del quale la Commissione e il RUP hanno ritenuto l’offerta congrua e attendibile, disponendo l’aggiudicazione. La società seconda classificata ha impugnato gli atti, deducendo l’illegittimità della valutazione di congruità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato i consolidati principi in materia di verifica dell’anomalia, ricordando che il giudizio ha natura globale e sintetica e che il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di macroscopica erroneità e irragionevolezza, senza possibilità di autonoma verifica della congruità delle singole voci dell’offerta.
Quanto al primo motivo, incentrato sull’inserimento dei ricavi CONAI quali posta attiva dell’offerta, il Collegio ha rilevato che l’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede espressamente che tale importo concorra alla determinazione dell’equilibrio economico finanziario. La Stazione Appaltante aveva stimato il contributo in € 44.220,00 annue, con riduzione prudenziale del 20%, e la controinteressata aveva indicato la medesima cifra nel PEFA. Ne consegue che i ricavi CONAI non costituiscono elemento aleatorio, ma previsione determinata e conforme alla lex specialis, legittimamente portata in detrazione.
Con riferimento alla doglianza sull’ammortamento delle attrezzature su otto anni anziché cinque, il Collegio ha evidenziato che la Stazione Appaltante ha correttamente valutato le giustificazioni, conformandosi all’orientamento secondo cui il criterio MTR-2 è volto a determinare i valori massimi della TARI e non i corrispettivi dovuti al gestore. Le contestazioni sui costi di gestione delle fototrappole sono state ritenute generiche e indimostrate, inidonee a evidenziare la pretesa inattendibilità dell’offerta.
Il Tribunale ha infine richiamato il principio dello stretto legame tra offerta e Piano Economico Finanziario, che non consente modifiche rilevanti in sede di verifica. Nella specie, la società aggiudicataria ha presentato un secondo PEFA su richiesta del RUP, ma non risulta che abbia riformulato l’originario piano: lo scostamento in difetto di circa € 1.000,00 sul totale di € 2.759.008,02 offerto è stato considerato minimale e non idoneo a incidere sul contenuto sostanziale del documento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con conseguente rigetto delle domande di declaratoria di inefficacia e risarcitorie, e spese compensate per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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