Interdittiva antimafia per affitto di ramo d’azienda e dipendenti legati al clan (TAR Campania n. 2400 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di informativa interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, il fitto di ramo d’azienda intervenuto a pochi giorni dalla notifica di una pregressa interdittiva, unitamente alla presenza nell’organico di dipendenti legati da vincoli familiari a soggetti contigui al clan, integra un quadro indiziario idoneo a fondare la prognosi di condizionamento mafioso. La cointeressenza economica tra la società che si sostituisce ad altra impresa interdetta costituisce indice sintomatico di comunanza di intenti, valutabile in base alla natura, intensità e stabilità del rapporto. Il decorso del tempo è elemento neutro, inidoneo a smentire da solo la permanenza di legami con i sodalizi criminali. L’audizione dell’interessato, ai sensi dell’art. 93, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 159/2011, è facoltà rimessa al Prefetto, la cui omissione non vizia il provvedimento ove sia stata consentita la partecipazione procedimentale.

Il Fatto

La cooperativa ricorrente, esercente attività di canile e assistenza veterinaria, ha impugnato l’informativa antimafia del Prefetto di Caserta, con la quale sono state ritenute sussistenti nei suoi confronti le condizioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. L’Amministrazione ha valorizzato in particolare il fitto, da parte della ricorrente, del complesso aziendale del canile di Grazzanise, stipulato a soli sei giorni dalla notifica dell’interdittiva a carico dell’associazione cedente, a sua volta destinataria di provvedimenti interdittivi.

Con motivi aggiunti la cooperativa ha impugnato i successivi provvedimenti del Comune di Grazzanise, recante declaratoria di inefficacia dei titoli abilitativi, e del Comune di Crispano, di risoluzione del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi, quali atti conseguenza della medesima interdittiva. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 84, 91 e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto congiuntamente il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure. Il fitto di ramo d’azienda, intervenuto a pochi giorni dall’interdittiva subita dall’associazione cedente, assume una intensa valenza indiziaria, poiché la ricorrente si è resa disponibile ad assumere l’attività che l’associazione non avrebbe più potuto proseguire. Priva di riscontro è risultata la tesi dell’inconsapevolezza dell’interdittiva, comunicata solo alcuni mesi dopo.

La permanenza nell’organico di dipendenti legati da vincoli familiari a soggetti controindicati — tra cui familiari di chi è ritenuto sostanziale dominus dell’associazione cedente, condannato per corruzione elettorale e legato a un clan — conferma il connotato stabile del collegamento. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il condizionamento mafioso può derivare anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, utilizzato per controllare o guidare dall’esterno l’impresa (Cons. Stato sez. III n. 5410/2018; n. 1828/2026).

La cointeressenza economica con impresa esposta al rischio criminale costituisce indizio sufficiente, valutabile in base alla natura, intensità e stabilità del rapporto (Cons. Stato sez. III n. 8327/2025; n. 7560/2025). Il Collegio ha inoltre escluso che il decorso del tempo possa smentire da solo la permanenza dei legami, configurandosi come elemento neutro in assenza di fattori nuovi e positivi (Cons. Stato sez. III n. 1080/2026).

Quanto alla dedotta mancata audizione, il Tribunale ha osservato che essa costituisce facoltà rimessa al Prefetto, emergendo dall’art. 93, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 159/2011 che si tratta di eventualità prudenziale; una volta consentita la partecipazione procedimentale, l’omessa audizione non vizia il provvedimento finale (Cons. Stato sez. III n. 1295/2025). Le caratteristiche dell’intreccio commerciale accertato hanno infine indotto a escludere che il contagio potesse essere occasionale, così giustificando l’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis (Cons. Stato sez. III n. 441/2026). Spese compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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