Obbligo di provvedere espresso sul permesso di soggiorno e silenzio della Questura (TAR Lazio n. 424 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione destinataria di un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nel termine previsto dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. L’obbligo non viene meno quando l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, giacché in tali casi resta soltanto attenuato l’onere motivazionale. Il silenzio inadempimento è ravvisabile anche quando l’obbligo di provvedere non sia espressamente previsto da una norma, ma sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa o imposto da ragioni di giustizia ed equità. Accertata la fondatezza dell’azione ex art. 117 cod. proc. amm., il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso nel territorio nazionale nel 2023 in forza di un visto di ingresso e di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato dal SUI. Ha presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, mediante kit postale, nel dicembre 2023.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha diffidato l’Amministrazione nel maggio 2025 a emanare un provvedimento espresso. La Questura è rimasta silente. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, che fissa in sessanta giorni dalla domanda il termine per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, ove sussistano i requisiti di legge. La norma impone l’avvio di un procedimento specifico volto all’accertamento dei presupposti del titolo richiesto.

Nel caso concreto l’Amministrazione è rimasta silente sia dopo l’istanza del 2023, sia dopo la diffida del maggio 2025, lasciando decorrere ampiamente i termini senza esternare alcuna ragione, neppure in sede processuale. A una richiesta specifica e circostanziata, osserva il Collegio, l’Amministrazione è tenuta a dare risposta, positiva o negativa, nel rispetto del principio del clare loqui, tanto più quando destinatario sia uno straniero in situazione di difficoltà.

Richiamando l’art. 2 della legge n. 241/1990, il Tribunale rileva che neppure la presentazione di un’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l’Amministrazione dall’obbligo di riscontro espresso, restando in tali ipotesi semplicemente attenuato l’onere motivazionale, con provvedimento redatto in forma semplificata.

Quanto all’individuazione del silenzio inadempimento, la giurisprudenza amministrativa — richiamata nel testo con il precedente TAR Puglia, Lecce, n. 1377 del 14 ottobre 2025 — ne ammette la configurabilità non solo quando l’obbligo sia posto da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa o imposto, in particolari fattispecie, da ragioni di giustizia ed equità.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti della previa valutazione della sussistenza dei presupposti per il titolo richiesto. L’Amministrazione deve concludere il procedimento con provvedimento motivato espresso, positivo o negativo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio non nomina allo stato un commissario ad acta, confidando nell’esecuzione spontanea, salvo addivenirvi su istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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