Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e danno da reiterazione (TAR Piemonte n. 1539 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con la conseguenza che l’accertata inerzia dell’amministrazione ne impone la condanna all’esecuzione. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, può essere avviata l’azione esecutiva. L’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza legittima la nomina del commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non dà diritto a compenso.
Il Fatto
Due sentenze del giudice del lavoro avevano accertato il diritto del docente alla fruizione della carta elettronica del docente per il valore di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 2.500,00 euro oltre interessi, e al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato in 5,5 mensilità di retribuzione utile al TFR.
Passate in giudicato le pronunce e notificate le stesse all’amministrazione, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm., la condanna alle spese con distrazione e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale precisa però la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme come calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che riconosce alle amministrazioni statali un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell’azione per il recupero coattivo.
Su queste basi il ricorso è accolto: è dichiarata l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnato un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nei provvedimenti ottemperandi, degli ulteriori accessori di legge maturati, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, anche mediante variazioni di bilancio. Nessun compenso è dovuto al commissario, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali, e non si riconoscono ulteriori somme a titolo di astreintes, poiché il credito pecuniario è adeguatamente tutelato dagli interessi legali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata dell’attività, e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma inserita in un contesto di serialità, con plurime condanne inottemperate: dispone pertanto la trasmissione della pronuncia alla Procura Generale della Corte dei conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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