Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel processo amministrativo (TAR Campania n. 1631 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può decidere la controversia nel merito e deve limitarsi ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, concessionaria di beni demaniali marittimi presso il Molo Trapezio del porto commerciale di Salerno per la realizzazione di un terminale contenitori, ha impugnato l’ordinanza n. 84/2023 del 9.11.2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con cui era stato disposto l’utilizzo di talune aree portuali per rilievi topografici, oltre agli atti presupposti e connessi. Il ricorso era affidato a cinque motivi di violazione di legge e eccesso di potere.

Costituitasi l’Amministrazione, che ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, la causa è stata cancellata dal ruolo su istanza di parte all’esito dell’udienza cautelare. In vista del merito la ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando che, come da verbale, era stata concordata una diversa collocazione dell’area rispetto a quella prevista dall’ordinanza impugnata, con possibilità di assegnazione di un’area di pari dimensione ovvero di un prolungamento temporale della concessione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa all’udienza dal difensore della ricorrente, che ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. La questione giuridica attiene ai poteri del giudice amministrativo a fronte della dichiarazione del ricorrente di non volere più la decisione.

Il Tribunale richiama la regola per cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il Collegio fonda tale conclusione sul principio dispositivo in senso ampio che caratterizza il processo amministrativo, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033. Secondo tale indirizzo, il ricorrente, fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice.

Da tale impostazione deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.. Il Tribunale non entra quindi nel merito dei motivi di gravame, che restano assorbiti dalla definizione in rito.

Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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