Terapia ABA garantita al minore con autismo nelle ore accertate dal CTU (TAR Campania n. 1632 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento riabilitativo secondo il metodo ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito dal servizio sanitario nella misura sufficiente a soddisfare i bisogni clinici del minore affetto da disturbo dello spettro autistico. L’intensità della prestazione non può essere determinata applicando automatismi legati alle fasce di età, ma va definita sulla base di una specifica e concreta istruttoria. È pertanto illegittimo il Progetto Riabilitativo Individualizzato che rechi un monte ore inferiore a quello accertato dal consulente tecnico d’ufficio, poiché la sua insufficienza menoma l’adeguatezza dei livelli prestazionali imposti a tutela della salute e del pieno sviluppo psicofisico del minore.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 hanno impugnato il Progetto Riabilitativo Individualizzato con cui l’azienda sanitaria aveva prescritto 10 ore settimanali di terapia ABA, oltre due ore di supervisione ogni due mesi per sei mesi. Hanno chiesto l’accertamento del diritto del figlio a ricevere almeno 25 ore settimanali di trattamento e 6 ore mensili di supervisione, con condanna dell’amministrazione all’erogazione.
I ricorrenti hanno contestato anche la delibera aziendale che limita il monte ore domiciliare per fasce di età e il PDTA regionale, lamentando difetto di motivazione, istruttoria carente e violazione del principio di continuità terapeutica. L’istanza cautelare monocratica è stata respinta; in sede collegiale è stata disposta C.T.U. e fissata l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo in materia di assistenza sociosanitaria alle persone con autismo e le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Muovendo dalla giurisprudenza costituzionale e dalla più recente pronuncia del Consiglio di Stato, ribadisce che il trattamento ABA rientra certamente tra i LEA ai sensi del d.P.C.M. 12 gennaio 2017. Da ciò discende l’obbligo di assicurare il trattamento nella misura necessaria, anche mediante erogazione indiretta.
La consulenza tecnica ha diagnosticato un disturbo di livello 3 che richiede un supporto clinico-riabilitativo assistenziale intensivo, evidenziando la necessità di una immediata rivisitazione della presa in carico. Il CTU ha indicato 15 ore settimanali di trattamento domiciliare, un’ora di parent training e supervisione mensile, integrando poi 3 ore settimanali in orario scolastico con funzioni di raccordo tra gli interventi.
Il Collegio condivide tali conclusioni. La mancata somministrazione del trattamento con l’intensità accertata è suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento, tenuto conto dell’età e della gravità della patologia. Ne consegue l’insufficienza del monte ore previsto nell’atto impugnato.
Quanto alla durata, il Collegio conferma le indicazioni del CTU, fissando in due anni il periodo di trattamento dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Dopo il primo semestre l’azienda può adottare determinazioni diverse, in aumento o in diminuzione, purché fondate su specifica e concreta istruttoria. Allo scadere del biennio dovrà rivalutare la situazione del minore mediante visita specialistica e test, esplicitando le ragioni di ogni modifica e senza applicare automatismi sulle ore massime per fasce di età.
Il ricorso è accolto nei limiti indicati: annullato il PRI impugnato e ordinato all’azienda di garantire 18 ore settimanali di trattamento ABA, di cui 15 domiciliari e 3 scolastiche, un’ora di parent training e due ore mensili di supervisione. Le spese seguono la soccombenza; gli oneri di CTU sono posti a carico dell’azienda.
Nota della Redazione
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