Ricorso in cassazione nel concordato preventivo con termine breve di trenta giorni (Cass. civ. Sez. I n. 18836 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d’appello decide sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 183 legge fall. avverso il provvedimento di omologazione del concordato preventivo è soggetto al termine di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria, previsto dall’art. 18, comma 14, legge fall., e non al termine ordinario dettato dal codice di procedura civile. La comunanza di sorte processuale tra la fase del reclamo e quella dell’impugnazione in cassazione impone una reductio ad unum della disciplina del termine, poiché esso non può mutare in ragione del contenuto del provvedimento impugnato né dell’eventuale contestuale pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento. Sul punto è irrilevante distinguere tra notificazione e comunicazione della cancelleria, non essendovi più ragione per operare tale distinzione ai fini del decorso del termine.
Il Fatto
Una società ricorrente aveva proposto reclamo avverso il decreto con cui il tribunale aveva omologato il concordato preventivo in continuità aziendale di altra società. La Corte d’Appello di Genova, con decreto del 02.01.2023, aveva rigettato il reclamo. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, mentre la società in concordato preventivo ha resistito con controricorso e il commissario giudiziale è rimasto intimato.
Prima della trattazione è stata comunicata alle parti una proposta di definizione anticipata, con cui si rilevava l’inammissibilità del ricorso per tardività. La ricorrente ha depositato istanza di decisione, contestando la soluzione giuridica prospettata e chiedendo, in ragione degli orientamenti contrastanti, la rimessione della questione alle Sezioni Unite e, in subordine, la rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Lo stesso risulta proposto il 2 marzo 2023, oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 2 gennaio 2023, data in cui la ricorrente ha ricevuto la comunicazione del decreto impugnato. Il collegio conferma l’indirizzo secondo cui il termine per impugnare con ricorso per cassazione il decreto con cui la corte d’appello decide sul reclamo ex art. 183 legge fall. non è quello ordinario del codice di procedura civile, bensì quello di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, fissato dall’art. 18 legge fall.
Il fondamento della regola risiede nella necessità di garantire la reductio ad unum della disciplina del termine di impugnazione, sia nella fase del reclamo sia ai fini del ricorso per cassazione. Nella fase del reclamo, infatti, l’impugnazione può investire, oltre alla statuizione sull’omologazione, anche l’eventuale sentenza dichiarativa di fallimento. Il dato testuale dell’art. 183, comma 2, legge fall., secondo cui con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento contestualmente emessa a norma dell’art. 180, settimo comma, induce a ritenere che il legislatore abbia avuto riguardo proprio al reclamo contemplato dall’art. 18 legge fall.
La Corte sottolinea che la comunanza di sorte processuale riguarda l’intera sequenza delle impugnazioni e non solo il reclamo. Occorre evitare che i termini per proporre il medesimo gravame mutino a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e dell’eventualità che in origine, contestualmente al diniego di omologazione, sia stata pronunciata o meno la sentenza di fallimento. Tale esigenza si riverbera anche sull’individuazione del dies a quo, che l’art. 18, comma 14, legge fall. àncora alla notificazione a cura della cancelleria; è irrilevante stabilire se quella della cancelleria sia stata una notificazione o una comunicazione, non essendovi più ragione per operare tale distinzione.
L’indirizzo è ormai consolidato e ha superato quello invocato dalla ricorrente. La Corte richiama, tra le altre, le proprie pronunce n. 30201 del 2019, n. 20892 del 2019, n. 24797 del 2019, n. 40483 del 2021, n. 26080 del 2022 e n. 7535 del 2023, da ultimo ribadito con l’ordinanza n. 17995 del 2024. Gli argomenti addotti dalla ricorrente sono stati già esaminati e respinti, né giustificano un ripensamento tale da imporre la rimessione alle Sezioni Unite. Non ricorrono nemmeno i presupposti per la rimessione in termini, poiché il ricorso è stato proposto quando l’orientamento era già consolidato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente alle spese di giudizio. Essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna a una somma ulteriore in favore della controricorrente e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, secondo l’ipotesi di abuso del processo codificata dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 27433 del 2023 e n. 28540 del 2023.
Nota della Redazione
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