Contributo extraprofitti energia: indeducibile dall’IRES (Corte cost. n. 180/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto tutte le questioni sollevate contro l’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, la norma che ha istituito il contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico per il 2022. Resta valido sia il prelievo, sia la regola che vieta di portarlo in deduzione dall’IRES.
La norma. Il contributo e’ stato un prelievo una tantum, deciso dopo l’invasione russa dell’Ucraina per finanziare gli interventi contro l’aumento dei prezzi dell’energia. Non colpisce il reddito, ma un dato ricavato dalle comunicazioni IVA: l’aumento del saldo tra operazioni attive e operazioni passive del periodo 1 ottobre 2021-30 aprile 2022 rispetto allo stesso saldo del periodo 1 ottobre 2020-30 aprile 2021. Il prelievo non si applica se l’incremento resta sotto i 5 milioni di euro o sotto il 10 per cento. Il comma 7 stabilisce che il contributo non e’ deducibile dall’IRES.
I due casi. Le questioni arrivano da due giudici tributari. A Cagliari una societa’ petrolifera aveva gia’ chiesto il rimborso dell’intero contributo, domanda respinta dalla sentenza n. 111 del 2024: restava la richiesta di restituire la maggiore IRES pagata proprio a causa dell’indeducibilita’. A Roma una societa’ attiva nella compravendita di energia sosteneva che il contributo le avesse eroso tutto il patrimonio netto e tutti gli utili, portando il carico fiscale complessivo, secondo il suo calcolo, al 142 per cento.
I dubbi dei giudici. Il giudice di Cagliari riteneva che negare la deduzione di un costo inerente rompesse la coerenza dell’IRES, che colpisce il reddito netto, e che si producesse una doppia imposizione. Il giudice di Roma denunciava un effetto sostanzialmente confiscatorio, la retroattivita’ del prelievo e, per le societa’ costituite da poco, il confronto tra periodi non omogenei.
Sull’indeducibilita’. La Corte ricorda il principio della sentenza n. 262 del 2020 sull’IMU: il legislatore non puo’ rendere indeducibile un costo interamente inerente senza rompere un vincolo di coerenza. Quella stessa sentenza, pero’, ammette deroghe giustificate dall’interesse fiscale. Qui la deroga regge, perche’ il contributo nasce in una situazione eccezionale e colpisce un incremento speculativo dei prezzi, dovuto a fattori esterni alle scelte aziendali. La Corte osserva inoltre che qui non si e’ prodotto l’effetto distorsivo censurato per l’IMU. Non c’e’ doppia imposizione, perche’ i presupposti dei due tributi sono diversi.
Sull’effetto confiscatorio. La Corte esclude che il parametro sia la tutela della proprieta’: in materia fiscale il controllo passa dall’articolo 53 della Costituzione e riguarda la non arbitrarieta’ dell’indice scelto e la proporzionalita’ del prelievo. Patrimonio e reddito, inoltre, sono estranei al presupposto del contributo, che guarda al saldo delle operazioni IVA. La Corte non nasconde il problema: manca un tetto massimo, che invece e’ stato previsto per il contributo successivo del 2023, fissato al 25 per cento del patrimonio netto. La Corte afferma che in un tempo ordinario un effetto come quello descritto sarebbe indice di arbitrarieta’, ma ritiene che le circostanze straordinarie rendano eccezionalmente non irragionevole lo strumento. Il richiamo al minimo vitale non vale, perche’ e’ una nozione riferita alle persone e non alle imprese.
Retroattivita’ e periodi da confrontare. Il prelievo non e’ retroattivo: la ricchezza tassata e’ quella del 2022, e i dati dei mesi precedenti servono solo a calcolarla. Sull’ultimo punto la Corte respinge la questione dando pero’ un’indicazione vincolante sul modo di leggere la norma. Per le societa’ costituite da poco, il primo periodo non parte dalla prima fattura emessa, ma dal momento in cui l’impresa compie i primi acquisti destinati all’attivita’; il secondo periodo va accorciato in misura corrispondente, cosi’ da confrontare intervalli omogenei.
Cosa cambia in pratica. Le imprese energetiche che hanno versato il contributo non ottengono rimborsi su queste basi, e la maggiore IRES pagata per l’indeducibilita’ resta dovuta. Le societa’ entrate nel mercato da poco hanno ora un criterio preciso per il calcolo. Per il futuro la decisione contiene un avvertimento: un prelievo straordinario senza tetto massimo e’ stato tollerato solo per l’eccezionalita’ del momento.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/180
Nota della Redazione
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