Sponsorizzazioni sportive: presunzione assoluta di inerenza entro 200.000 euro (Cass. civ. Sez. V n. 23904/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002 fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese in favore di società sportive dilettantistiche, fino alla concorrenza di € 200.000, quando i corrispettivi siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata una specifica attività promozionale del beneficiario. Entro tale soglia le spese sono integralmente deducibili e non è consentito al giudice subordinarne il riconoscimento a un’ulteriore verifica di inerenza. Il raddoppio dei termini per l’accertamento deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’esito del giudizio; il giudice tributario ne controlla i presupposti con valutazione ora per allora. Il raddoppio non si applica all’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali, e opera indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell’autore del reato, purché il fatto sia oggettivamente riferibile all’attività dell’ente.
Il Fatto
L’ufficio finanziario ha notificato a un socio cinque avvisi di accertamento, relativi ad altrettante annualità, rideterminando l’IRPEF dovuta per trasparenza sulla base degli accertamenti emessi nei confronti della società di persone partecipata. La ripresa nei confronti della società si fondava sul disconoscimento di costi per operazioni di sponsorizzazione: quelle rese a un primo sodalizio erano ritenute parzialmente inesistenti nella misura del 70 per cento; quelle rese ad altre due associazioni sportive dilettantistiche erano reputate parzialmente non inerenti nella medesima percentuale.
Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, riducendo al 30 per cento le operazioni ritenute inesistenti e computando nel 50 per cento la non inerenza degli esborsi verso una delle associazioni; nulla disponeva quanto alla terza. Il giudice d’appello accoglieva il gravame dell’ufficio, confermando integralmente gli atti impositivi, e rigettava quello del contribuente. Il ricorso per cassazione è affidato a nove motivi; l’ufficio ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo all’inammissibilità dell’appello erariale, è inammissibile per novità della questione, non risultante dalla sentenza impugnata e non accompagnata dall’indicazione dello specifico atto in cui sarebbe stata dedotta. È comunque infondato: la spedizione dell’atto d’appello in busta chiusa anziché in plico senza busta integra mera irregolarità, in assenza di contestazioni sul contenuto e sulla riferibilità alla parte, poiché la prescrizione mira soltanto a conferire certezza sull’individuazione dell’atto notificato.
Il secondo motivo è inammissibile e infondato: il profilo asseritamente trascurato si risolve in un’imperfezione formale, che non ha inciso sull’attività del giudice né investe un punto decisivo, riguardando posizioni societarie esaminate in distinti giudizi.
Terzo e quinto motivo, trattati congiuntamente, sono rigettati. Secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini discende dal riscontro di fatti che impongono la denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., restando irrilevante che l’azione penale non sia perseguita o che sopravvenga una decisione di proscioglimento o assoluzione. Il giudice tributario, se richiesto, controlla la sussistenza dei presupposti dell’obbligo con una prognosi postuma, verificando che l’amministrazione non abbia fatto uso pretestuoso e strumentale della disciplina. Il giudice d’appello si è attenuto a tali principi, avendo accertato la gravità dei riscontri sull’ipotizzata dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
Il quarto motivo è fondato. Il contribuente ha dimostrato di aver reiteratamente dedotto l’inapplicabilità del raddoppio all’IRAP e su tale questione la sentenza ha omesso di pronunciarsi. La statuizione contrasta con l’orientamento per cui il raddoppio non si estende a quel tributo, non essendo le relative violazioni presidiate da sanzioni penali.
Il sesto motivo è infondato: ai fini del raddoppio rileva la riferibilità oggettiva del fatto-reato all’attività della società, sicché il meccanismo opera anche quando l’autore materiale non rivesta una qualifica formale nell’ente, purché la condotta si inserisca nell’alveo dell’attività societaria.
Il settimo motivo è fondato. La disposizione agevolativa opera quando il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo, la sponsorizzazione miri a promuovere immagine e prodotti dello sponsor e il beneficiario abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale. Il giudice d’appello ha invece subordinato l’agevolazione a un’autonoma verifica di inerenza, in contrasto con la presunzione assoluta fissata dalla norma entro la soglia indicata. Restano assorbiti l’ottavo e il nono motivo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio in diversa composizione anche per le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.