Impugnazione cartella non notificata e nuovo interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 8882 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, si applica ai processi pendenti e ridisegna l’interesse ad agire, che assume natura dinamica e può mutare configurazione fino alla decisione. L’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono impugnabili in via diretta solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma. Nei giudizi di merito pendenti tale interesse va allegato e provato con la tempestiva rimessione in termini; nel giudizio di legittimità, mediante deposito di documenti ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale. In difetto, il ricorso originario è inammissibile.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per debiti Irpef e Iva. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2840/2016, rigettava l’appello, applicando Cass. Sez. U. n. 19704/2015 e rilevando che l’agente della riscossione aveva provato la ritualità della notifica della cartella, non impugnata nei termini.

Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo, con unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 149 cod. proc. civ., 8, comma 2, l. n. 890 del 1982 e 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto perfezionata la notifica in assenza della comunicazione di avvenuto deposito. In via subordinata chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta due questioni processuali. Quanto alla perpetuatio dell’ufficio di difensore ex art. 85 cod. proc. civ., l’estinzione dell’agente della riscossione e il subentro del successore, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore già costituito dello ius postulandi fino alla sostituzione, nella specie non avvenuta. Quanto all’eccezione di nullità della notifica del ricorso, eseguita direttamente alla parte e non al procuratore costituito in appello, la Corte richiama Cass. Sez. U. n. 14916/2016: le difformità dal modello legale, comprese quelle relative al luogo della notifica, integrano nullità sanabile, non inesistenza.

Nel merito, la Corte osserva che il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella non notificata, conosciuta attraverso l’acquisizione dell’estratto di ruolo. Su questa materia è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, che ha inserito nell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis, il quale stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che ruolo e cartella invalidamente notificati sono impugnabili solo nei casi tipizzati.

La Corte richiama Cass. Sez. U. n. 26283 del 2022, che ha affermato come la norma si applichi ai processi pendenti e come l’interesse ad agire, di natura dinamica, debba essere dimostrato: nelle fasi di merito con la tempestiva rimessione in termini; nel grado di legittimità con il deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione. Segnala poi il consolidamento dell’orientamento con numerose pronunce conformi e con Corte Cost. n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla norma.

Nel caso concreto, la Corte esclude che dagli atti emerga uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire individuati dal legislatore, non essendo tale la presenza di un fermo amministrativo, né alcunché è stato dedotto dal ricorrente. La richiesta di cessata materia del contendere non è accolta: l’assunto che l’oggetto del giudizio sia una diversa cartella risulta indimostrato, e i documenti prodotti si riferiscono ad altro giudizio. Decide pertanto sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso originario, compensando integralmente le spese per il sopravvenuto intervento normativo e delle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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