Canone aggiuntivo idroelettrico e sindacato di legittimità del TSAP (Cass. civ. Sez. Un. n. 4331 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di grandi derivazioni idroelettriche, la legge regionale che prevede un canone aggiuntivo a carico del concessionario uscente rientra nella competenza concorrente sulla produzione di energia e non viola gli artt. 3, 23, 41, 53, 97, 117 e 119 Cost., perché la relativa maggiorazione trova presupposto nella protrazione della gestione di impianti già ammortizzati. Spetta allo Stato fissare i principi fondamentali di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone all’entità dello sfruttamento e all’utilità economica ricavata, mentre alla Regione compete la determinazione del quantum nel rispetto di tali criteri. Nel sindacare la legittimità dell’atto, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non sconfina nel merito amministrativo quando verifica ragionevolezza e proporzionalità della scelta, perché la tutela dell’interesse pubblico poteva essere perseguita anche con opzioni diverse non rende di per sé illegittimo il provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce impianti di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico in Lombardia. Scadute le concessioni, la Regione ha consentito la prosecuzione temporanea dell’esercizio e ha determinato la misura del canone aggiuntivo previsto dall’art. 53 bis della l.r. Lombardia n. 26 del 2003 con la deliberazione della Giunta n. X/5130 del 9 maggio 2016 e i successivi decreti dirigenziali.
La società ha impugnato tali atti davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, eccependo l’illegittimità costituzionale della norma regionale e l’erroneità tecnico-economica della quantificazione, basata sull’analisi redatta da Infrastrutture Lombarde. Il TSAP ha respinto i ricorsi riuniti con sentenza parziale e sentenza definitiva. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, sollecitando anche la trattazione in udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno anzitutto disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza pubblica. Dopo la riformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 149/2022, i ricorsi sono normalmente definiti in camera di consiglio, salvo i casi di revocazione e di particolare rilevanza della questione di diritto. Quest’ultima va esclusa quando il principio da enunciare sia solo apparentemente nuovo, costituendo mera estensione di principi già affermati.
Nel merito, i primi tre motivi sono stati rigettati richiamando la continuità con Cass. S.U. n. 8036 del 2018 e Cass. S.U. n. 1043 del 2022. La materia rientra nella competenza concorrente sulla produzione di energia, non in quella esclusiva sulla tutela della concorrenza. Allo Stato spetta la fissazione dei principi fondamentali, alla Regione la determinazione del quantum. Il canone aggiuntivo non è un’imposta, ma il corrispettivo per lo sfruttamento supplementare della derivazione e per l’impiego di impianti già ammortizzati.
La Corte ha poi escluso la disparità di trattamento tra operatori di regioni diverse, rilevando che la stessa competenza legislativa regionale comporta discipline differenziate, e tra concessionari uscenti e concessionari non ancora scaduti, per difetto di comparabilità delle situazioni. Le fonti sovranazionali invocate non si riferiscono agli ex concessionari che continuano a trarre utilità da impianti che avrebbero dovuto dismettere.
Quanto al quarto motivo, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio di Cass. S.U. n. 1885 del 2023: il sindacato del TSAP è limitato all’accertamento dei vizi di legittimità e non si estende alle ragioni di merito. Il Tribunale non ha sostituito la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma ha verificato la ragionevolezza e la proporzionalità della scelta, valorizzando la natura provvisoria del canone e il successivo meccanismo di conguaglio.
Infine, il quinto motivo è stato respinto. Il criterio del parametro oggettivo unico per tutti gli impianti coincide con quello adottato dal legislatore nazionale con il d.l. n. 135 del 2018, e il TSAP ha escluso profili di irragionevolezza ed eccessiva onerosità in considerazione della provvisorietà e del limite del 20% della rendita previsto per il canone definitivo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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