Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13647 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non costituisce uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata. Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Il giudicato interno può formarsi solo su un capo autonomo di sentenza che risolva una questione con propria individualità, così da integrare una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell’accertamento del diritto, e la sua violazione è configurabile soltanto quando la pronuncia di primo grado si sia espressa su una questione del tutto distinta dalle altre. All’esito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, non integrando di per sé vizio l’omesso esame di elementi istruttori.

Il Fatto

Un lavoratore ha agito in giudizio per l’accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di una società, per il periodo 1.9.2010 – 31.5.2012, con inquadramento nel II livello del CCNL del settore Commercio e condanna al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda, qualificando il rapporto come subordinato e ravvisando la simulazione di un rapporto di procacciamento d’affari e di agenzia.

La Corte territoriale ha ritenuto cessato il rapporto al 31.5.2012, data pacificamente ammessa dalle parti, e ha applicato il principio dell’assorbimento tra le somme percepite e quelle spettanti, riconoscendo solo i compensi di fine rapporto ed escludendo le indennità per ferie non godute e permessi retribuiti, in assenza di prova della mancata fruizione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i quattro motivi, per stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili e, per la parte residua, infondati. Le censure – formulate come violazione o falsa applicazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo o nullità della sentenza – mirano in realtà a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.

Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio, spettando al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. La Corte richiama sul punto una serie di precedenti, tra cui Cass. n. 27686 del 2018 e Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013.

Quanto all’eccezione di violazione del giudicato interno, il Collegio la ritiene non fondata, richiamando il principio secondo cui tale giudicato può formarsi solo su un capo autonomo di sentenza che risolva una questione con propria individualità, integrando una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell’accertamento del diritto. La violazione è configurabile solo se la sentenza di primo grado si sia pronunciata espressamente su una questione del tutto distinta e tale pronuncia non sia implicitamente impugnata: richiamato Cass. n. 28739 del 2008. Nel caso di specie la sentenza impugnata dà atto del motivo di appello della società concernente gli importi economici oggetto di condanna, questione espressamente sottoposta al giudice di appello, che ha operato lo scomputo tra le somme percepite e quelle dovute.

Da ultimo, la Corte ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione, e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali dà luogo a un vizio rilevante in legittimità. La Corte richiama Cass. S.U. n. 34476 del 2019, che a sua volta richiama Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e altre conformi.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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