Tempo tuta degli infermieri retribuibile se non ricompreso nell’orario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25040 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
I tempi di vestizione e svestizione delle uniformi aziendali integrano orario di lavoro e vanno retribuiti quando, in concreto, non siano stati ricompresi nei tempi di lavoro, previa stima del tempo necessario. Non rileva l’assetto astratto degli obblighi contrattuali, né la circostanza che l’attività si svolga per turni o a giornata, a contatto con pazienti o meno. Il sistema di rilevazione dell’orario che lasci fuori i tempi di vestizione o di passaggio consegne è illegittimo. La regola si fonda sulla nozione di orario di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 e sulla giurisprudenza europea. In presenza di doppia conforme, le censure di omesso esame di fatto decisivo sono inammissibili.
Il Fatto
I lavoratori, inquadrati in categoria D come collaboratori professionali sanitari – infermieri, hanno agito per accertare il diritto a vedersi incluso nell’orario di lavoro il tempo impiegato nella vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro e per ottenere la condanna della struttura sanitaria al pagamento delle somme corrispondenti.
Il Tribunale ha accolto il ricorso. La Corte d’Appello di Genova ha confermato la decisione, riconoscendo le differenze retributive per il tempo tuta quantificato in dieci minuti, sul rilievo che i lavoratori sono obbligatoriamente tenuti a entrare in reparto in divisa e che l’attività è eterodiretta sin dalla timbratura. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; i lavoratori hanno resistito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 27, commi 11 e 12, e 8 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018: la disciplina pattizia prevede, per il personale turnista sulle 24 ore, “fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne” computabili come orario di lavoro, e il giudice di merito avrebbe perciò errato nel riconoscere ulteriori dieci minuti.
La Corte disattende la censura in conformità ai principi espressi in una fattispecie analoga (Cass. n. 20784/2024). Si è affermato che sia i tempi di vestizione e svestizione, sia i tempi di passaggio consegne possono integrare a tutti gli effetti orario di lavoro da remunerare. Quanto ai tempi tuta in ambito infermieristico, essi danno diritto alla retribuzione trattandosi di obblighi imposti da superiori esigenze di sicurezza e igiene, riguardanti la gestione del servizio pubblico e l’incolumità del personale (Cass. n. 12935 del 2018). Il cambio di consegne è connesso all’esigenza di presa in carico del paziente e di continuità terapeutica, ed è meritevole di ricompensa economica (Cass. n. 27799 del 2017).
È quindi illegittimo un sistema di rilevazione dell’orario che lasci fuori dai tempi di lavoro e dalla retribuzione il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne. La soluzione è coerente con l’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, secondo cui per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio della sua attività, definizione sovrapponibile a quella della Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1. In senso conforme si è espressa la Corte di Giustizia, precisando che è tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è presente nel luogo stabilito dal datore per tenersi a disposizione e fornire immediatamente le prestazioni in caso di bisogno.
La possibilità teorica di vestirsi e svestirsi entro l’orario non rileva: conta non l’assetto astratto degli obblighi, ma quanto in concreto sia accaduto, ovverosia se nell’orario di lavoro siano stati ricompresi i tempi di vestizione e svestizione. In caso negativo, anch’essi vanno remunerati, previa stima del tempo necessario, a prescindere da turni, contatto con pazienti o sede di svolgimento. La Corte distrettuale ha dunque fatto buon governo dei principi richiamati.
Il secondo e il terzo motivo sono infondati e inammissibili. La Corte di merito ha tenuto conto dell’orario con quindici minuti di sovrapposizione per cambio divisa e passaggio consegne e dell’orario risultante dalle timbrature per i lavoratori a giornata, ma ne ha rilevato l’irrilevanza in applicazione del criterio concreto. Le censure di omesso esame di fatto decisivo sono inoltre inammissibili in presenza di una doppia conforme.
Nota della Redazione
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