Intervento volontario tardivo e preclusioni istruttorie documentali (Cass. civ. Sez. III n. 25450 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che interviene volontariamente in un processo già pendente accetta il giudizio nello stato in cui si trova e subisce le preclusioni istruttorie già maturate nei confronti delle parti originarie. La facoltà di formulare domande resta integra anche dopo la scadenza del termine di cui all’art. 183 c.p.c., ma il potere di dedurre prove è ormai consumato. La preclusione dell’art. 268, comma 2, cod. proc. civ. opera sul piano istruttorio, non su quello assertivo, e riguarda sia le prove costituende sia quelle documentali. È pertanto inammissibile la produzione tardiva di documenti volta a dimostrare la titolarità del credito presupposto dell’azione revocatoria, senza che ciò leda il diritto di difesa.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio tre soggetti davanti al Tribunale di Arezzo, proponendo l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di un atto di divisione immobiliare e chiedendo la condanna di due di essi al pagamento dei debiti insoluti, garantiti da fideiussione. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva un secondo istituto di credito, chiedendo che la revocatoria fosse dichiarata anche nei propri confronti.
L’intervento avveniva dopo l’esaurimento della fase istruttoria. Il Tribunale dichiarava inammissibile, perché tardiva, la documentazione prodotta dall’interveniente e ne ordinava l’espunzione. In appello la domanda revocatoria della banca intervenuta era rigettata per mancato assolvimento dell’onere della prova. La società cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla pretesa illegittimità della declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti dall’interveniente e, in via subordinata, sulla dedotta nullità processuale. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perché la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato e i motivi non offrono elementi per mutarlo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’interveniente può sempre proporre domande, anche oltre il termine fissato dall’art. 183 c.p.c. per la definizione del thema decidendum. L’attività assertiva non incontra la preclusione dell’art. 268 cod. proc. civ., che segna invece il confine sul piano istruttorio. Il terzo deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non può introdurre nuove prove quando la relativa preclusione sia già intervenuta nei confronti delle parti originarie.
La Corte precisa che le preclusioni istruttorie riguardano sia le prove costituende sia quelle documentali. Ammettere produzioni tardive finalizzate a comprovare la sola legittimazione ad agire priverebbe la controparte della possibilità di offrire prova contraria, ad esempio sui fatti estintivi del credito o sull’assenza di pregiudizio. La disciplina dell’art. 268, comma 2, cod. proc. civ. presidia il giusto processo e il regolare svolgimento del giudizio, evitando asimmetrie tra i poteri processuali delle parti.
Quanto al precedente invocato dalla ricorrente (Sezioni Unite n. 1238 del 2015), la Corte ne rileva l’estraneità: riguarda la posizione del terzo titolare di diritto autonomo legittimato all’opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, cod. proc. civ., questione diversa da quella in esame. Neppure giovano i richiami di merito, riferiti a fattispecie non assimilabili. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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