Mandato, procura e onere della prova sull’appropriazione delle somme (Cass. civ. Sez. III n. 10484 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procura è atto unilaterale che conferisce il potere rappresentativo, ossia il potere di agire per conto altrui, ma non costituisce un rapporto giuridico di obblighi e diritti reciproci; solo il mandato, che è contratto, genera tali obblighi e diritti. Il diritto del mandatario di appropriarsi delle somme del mandante non rientra nel contenuto tipico del mandato, che è atto di gestione degli interessi del mandante. Ne consegue che il mandante che alleghi l’appropriazione di somme proprie da parte del mandatario assolve il proprio onere probatorio, spettando al mandatario dimostrare che il mandato gli attribuiva il diritto di trattenere per sé le somme, trattandosi di mandato nel suo interesse o in rem propriam.
Il Fatto
Una donna aveva conferito alla figlia un potere di agire sul proprio conto corrente. La figlia aveva prelevato 99.000 euro e li aveva versati sul proprio conto. La madre ha ritenuto l’appropriazione indebita e non autorizzata, chiedendo la restituzione del denaro.
Il Tribunale di Trieste ha rigettato la domanda, ritenendo onere dell’attrice dimostrare l’esistenza e il contenuto del mandato e il suo superamento. La Corte d’appello di Trieste ha dapprima dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità dei motivi; la sentenza di inammissibilità è stata annullata dalla Cassazione con rinvio e, all’esito del giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha accolto il gravame, ravvisando nel rapporto un mandato che non conferiva il potere di trattenere per sé le somme. Avverso tale sentenza la figlia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la madre si è costituita con controricorso.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi — violazione dell’art. 1703 c.c., violazione dell’art. 2697 c.c., omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. — sono connessi logicamente e sono stati scrutinati unitariamente. La Corte li ha ritenuti infondati.
Il passaggio decisivo è la distinzione tra mandato e procura. La seconda è atto unilaterale che conferisce potere rappresentativo, ossia il potere di agire per conto altrui, ma non comporta la costituzione di un rapporto giuridico fatto di rispettivi obblighi e diritti. Solo il mandato, che è contratto, importa la nascita di obblighi e diritti reciproci. Nella specie era agli atti una procura — che le parti e i giudici chiamano impropriamente delega — con cui la madre aveva conferito alla figlia il potere di agire sul conto e di compiere una serie di operazioni, da eseguirsi nell’interesse della rappresentata.
La Corte ha osservato che i giudici di merito, pur con linguaggio errato, avevano limitato l’indagine alla procura, unico atto disponibile, traendo la conclusione corretta che da quell’atto non derivava il diritto di appropriarsi delle somme: la procura conferisce un potere di agire nell’interesse altrui e non in quello proprio.
Quanto all’onere della prova, anche ammesso che oltre alla procura vi fosse un mandato, non era onere dell’attrice, mandante, dimostrare che il mandato non autorizzava il mandatario ad appropriarsi delle somme. Il diritto del mandatario di appropriarsi delle somme del mandante non rientra nel contenuto tipico del mandato: se il mandato contenga quella autorizzazione o sia in rem propriam, è circostanza che il mandatario deve dimostrare. Il mandante si limita ad allegare che il mandatario si è appropriato di somme sue, e questo basta.
Ne discende che non si configura alcun omesso esame del contenuto del mandato, compiuto sull’unico atto disponibile, né alcuna contraddizione tra il riconoscere l’esistenza di un mandato e il negare che esso autorizzasse a trattenere le somme. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate in ragione dello strettissimo vincolo familiare tra le parti. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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