Compensi al domiciliatario: trattazione collegiale necessaria a pena di nullità (Cass. civ. Sez. II n. 29417 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di liquidazione dei compensi dovuti al difensore per prestazioni giudiziali civili, assoggettate al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la trattazione della causa deve svolgersi davanti al tribunale in composizione collegiale, essendo consentita la delega al singolo giudice solo per l’espletamento di incombenti istruttori. Ove la causa sia istruita e discussa davanti al giudice monocratico e rimessa al collegio unicamente per la decisione, si configura la violazione dell’art. 276 cod. proc. civ., con conseguente nullità del provvedimento. L’assoggettamento della controversia a tale rito non è escluso dalla contestazione, da parte del soggetto individuato come cliente, dell’esistenza del rapporto o dell’an debeatur. Obbligato al compenso del domiciliatario è, in concreto, colui che ha conferito il mandato di patrocinio, non necessariamente il patrocinato che abbia rilasciato la sola procura alla lite.

Il Fatto

Un avvocato, in proprio, ha chiesto al Tribunale di Civitavecchia la condanna di un altro avvocato al pagamento del compenso per l’attività di domiciliazione svolta nell’interesse di una società, assistita da quest’ultimo quale procuratore, nell’ambito di un procedimento monitorio, del successivo giudizio di opposizione e della procedura di ammissione al passivo della società, nel frattempo fallita. Il convenuto ha contestato la domanda, sostenendo che il rapporto di domiciliazione era stato instaurato direttamente dalla società.

Con ordinanza il tribunale in composizione collegiale ha accolto il ricorso, ritenendo che l’incarico al domiciliatario provenisse non dalla parte ma dal difensore, sul quale grava l’obbligo di corrispondere il compenso, e ha liquidato lo stesso. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dal domiciliatario con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, secondo cui avverso l’ordinanza sarebbe stato esperibile l’appello. Per stabilire il regime di impugnazione del provvedimento che liquida i compensi dovuti per prestazioni giudiziali civili rileva, infatti, la forma adottata dal giudice: il tribunale ha espressamente dichiarato applicabile il rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e ha pronunciato ordinanza in composizione collegiale, con la conseguenza che legittimamente è stato proposto il ricorso per cassazione.

Nel merito, il primo motivo è stato accolto nei termini esposti. Il giudice ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 4485 del 2018, secondo cui la controversia di cui all’art. 28 legge n. 794/1942 può essere introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., che dà luogo a un procedimento sommario speciale, oppure con ricorso per decreto ingiuntivo, restando esclusa l’introduzione con il rito ordinario o con il procedimento sommario codicistico. La controversia resta assoggettata a tale rito anche quando il cliente contesti l’esistenza del rapporto o l’an debeatur.

La Corte ha poi ribadito che obbligato al compenso è colui che ha affidato al legale il mandato di patrocinio, non necessariamente chi ha rilasciato la procura alla lite. Quando il patrocinato ha intrattenuto il rapporto unicamente con l’avvocato che già conosceva e ha conferito all’altro foro la sola procura tecnica, la posizione di cliente è assunta dal difensore incaricato, sul quale grava l’obbligo di pagamento. Da qui la conferma della correttezza dell’introduzione del giudizio e l’esclusione di qualsiasi questione di mutamento del rito.

La doglianza è invece risultata fondata nel punto in cui il ricorrente ha dedotto che non solo la decisione, ma anche la trattazione doveva rispettare il rito applicato. Le controversie in materia sono non solo decise ma anche trattate dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per i soli incombenti istruttori. Poiché nel caso di specie la trattazione si è svolta integralmente davanti al giudice monocratico, che ha rimesso la causa al collegio soltanto per la decisione, si è consumata la violazione dell’art. 276 cod. proc. civ., con conseguente nullità dell’ordinanza.

Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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