Concorrenza di concessioni demaniali marittime e soccorso istruttorio (TAR Sicilia n. 984 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che rigetta la domanda di concessione demaniale produce l’effetto del rigetto dell’istanza e assume, per l’istante inciso, immediata lesività, con conseguente onere di impugnazione nel termine decadenziale di sessanta giorni. Il soccorso istruttorio non è invocabile per supplire a carenze sostanziali del quadro progettuale e documentale, non essendo configurabile un obbligo dell’amministrazione procedente di attivare ulteriori richieste integrative a fronte di difformità accertate. Il rilascio della concessione al concorrente ha valore dichiarativo rispetto agli esiti della conferenza e non riapre i termini per chi sia rimasto soccombente nella comparazione.
Il Fatto
Un Comune presentava istanza di concessione demaniale marittima in concorrenza con quella di una società, a seguito dell’avviso pubblicato dall’Assessorato regionale competente. Dopo l’indizione della conferenza di servizi, l’amministrazione sospendeva i lavori in attesa della valutazione di incidenza ambientale, poi richiedeva all’ente locale l’integrazione di autorizzazione paesaggistica, V.Inc.A. e deposito presso l’archivio nazionale delle opere pubbliche.
Il Comune trasmetteva documentazione riferita a un diverso progetto esecutivo. La conferenza si concludeva con determinazione positiva verso la società e negativa verso il Comune, cui seguivano il riscontro all’istanza di autotutela, il rilascio della concessione alla controinteressata e l’archiviazione dell’istanza comunale. Il Comune impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività. Escluso che la vicenda rientri nel rito appalti di cui all’art. 120 c.p.a., si afferma che la determinazione di conclusione della conferenza, sostituendo ogni atto di assenso ai sensi dell’art. 14-quater della legge n. 241/1990 e dell’art. 20 della L.R. Sicilia n. 7/2019, è immediatamente lesiva. Il soccombente non può attendere il provvedimento finale.
Ne deriva l’irricevibilità del ricorso rispetto alla determinazione conclusiva, alla nota di riscontro sull’autotutela e alla richiesta di integrazione documentale, e la carenza di interesse per le censure in via derivata sull’atto formale di concessione e sull’archiviazione. L’atto di archiviazione, tuttavia, non è meramente confermativo, avendo l’amministrazione svolto una nuova valutazione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il principio di autoresponsabilità impone all’istante di presentare domanda e documenti conformi sin dall’avvio del procedimento. Il soccorso istruttorio incontra un limite nelle carenze sostanziali, tanto più in una procedura comparativa ove va garantita la par condicio tra i concorrenti.
Le difformità tra il progetto oggetto dei pareri allegati e quello dell’istanza in concorrenza non sono smentite dal ricorrente. Esclusa ogni contraddittorietà con la sospensione disposta per la V.Inc.A., si nega la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non ravvisandosi alcuna indebita integrazione motivazionale.
Il secondo motivo è parimenti infondato: la comparazione ex art. 37 del Codice della Navigazione presuppone la completezza documentale, impedita dalle carenze accertate. Il ricorso è dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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