Requisito minimo della doppia camicia non superabile con equivalenza (TAR Toscana n. 906 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, il requisito tecnico qualificato dal capitolato come minimo e strutturale non è suscettibile di superamento mediante il principio di equivalenza. Quando la stazione appaltante non si limita a indicare il risultato da raggiungere ma individua essa stessa la specifica soluzione tecnologica ritenuta idonea, compie una scelta a monte che non può essere modificata o integrata ex post dagli organi di gara. Tale opzione, ancorata a esigenze di gestione del rischio clinico, non è sovvertibile in sede di ammissione delle offerte, né la commissione può procedere a bilanciamenti fra caratteristiche eterogenee dei prodotti offerti.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato alla procedura indetta da ESTAR per la stipula di un accordo quadro per l’acquisizione di sistemi di isteroscopia in locazione quinquennale, risultando terza nella graduatoria approvata dalla stazione appaltante. La società controinteressata si è classificata al primo posto per il lotto oggetto di contestazione.

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo che l’isteroscopio offerto dalla prima classificata sarebbe privo di un requisito prescritto dal capitolato come minimo, ossia la dotazione di una camicia interna ed esterna atta a garantire il flusso continuo. Ha chiesto l’annullamento dell’ammissione e dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, ritenendolo suscettibile di portata assorbente. La censura è stata giudicata ammissibile perché non investe l’esercizio di un potere discrezionale, ma pone una questione di interpretazione della lex specialis inerente la natura minima e strutturale del requisito prescritto, insuscettibile di essere superato da un giudizio di equivalenza.

Nel merito, il motivo è stato ritenuto fondato. Il capitolato richiedeva che il flusso di liquidi fosse non solo immesso ma anche defluito meccanicamente, per evitare picchi pressori e intravasazioni. La doppia camicia garantisce proprio la bidirezionalità del flusso, mediante un canale interno per l’immissione e un canale esterno per la fuoriuscita costante. Il prodotto offerto dalla controinteressata è risultato dotato di una sola camicia.

La società ha dichiarato in gara che l’outflow sarebbe stato assicurato da scanalature esterne lungo l’unico canale. Tale dichiarazione non supera le indicazioni tecniche del capitolato, poiché l’amministrazione non si è limitata a prescrivere il risultato del flusso continuo, ma ha individuato nella tecnologia della doppia camicia lo specifico strumento idoneo a raggiungerlo, compiendo una precisa opzione a monte fra le varie soluzioni tecniche disponibili.

Tale scelta è ancorata a ragioni di gestione del rischio clinico: il deflusso attraverso camicie metalliche concentriche protegge il flusso dalla pressione delle pareti uterine, mentre il deflusso attraverso scanalature a diretto contatto con i tessuti può essere ostacolato da ostruzioni. Il requisito non è dunque funzionale, ma strutturale, e non è sovvertibile mediante il principio di equivalenza, che opera solo quando il requisito tecnico non condiziona il modo e il grado di soddisfacimento del bisogno pubblico, tanto più in settori delicati come la sanità.

Il Collegio ha inoltre respinto la tesi della stazione appaltante secondo cui la commissione avrebbe apprezzato la sottigliezza del prodotto offerto, poiché il capitolato non prevedeva alcun requisito dimensionale minimo e la commissione non può compiere bilanciamenti fra caratteristiche eterogenee in sede di ammissione. L’accoglimento del motivo ha determinato l’annullamento dell’ammissione e dell’aggiudicazione, con scorrimento della ricorrente al secondo posto e assorbimento dei restanti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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