Termine perentorio del 28 febbraio 2026 e annullamento della domanda per mancato completamento: il TAR Lazio conferma l’onere di autoresponsabilità dell’impresa (TAR Lazio n. 14609 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 28 febbraio 2026, previsto dall’art. 12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024 per la trasmissione della comunicazione di completamento, ha natura perentoria, essendo funzionale ad assicurare l’operatività della misura Transizione 5.0 nel rispetto degli obiettivi del PNRR. La fattispecie della “nuova disponibilità di risorse” di cui al comma 3 dell’art. 12 non si applica all’ipotesi di stanziamento di nuove risorse sopravvenuto nel corso del procedimento, ma solo agli eventi che comportano la liberazione di risorse originariamente stanziate. Il mancato invio della comunicazione di completamento entro il termine perentorio, anche a seguito del blocco e della ripresa del finanziamento della misura, determina il legittimo annullamento della domanda, senza che l’impresa possa invocare la compressione dei tempi procedimentali, la disparità di trattamento o la lesione del legittimo affidamento, gravando sull’interessato l’onere di attivarsi tempestivamente per predisporre la documentazione necessaria (principio di autoresponsabilità).
Il Fatto
La società ricorrente, aspirante beneficiaria del credito d’imposta Transizione 5.0, presentava in data 27 novembre 2025 la domanda di prenotazione del beneficio, ricevendo dal GSE la comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse. Successivamente, a seguito della disponibilità di nuove risorse, il GSE abilitava la società alla piattaforma informatica per completare le fasi di “Conferma 20” e di “Completamento”, richiamando il termine del 28 febbraio 2026. Non avendo la ricorrente trasmesso entro tale data la documentazione di completamento, il GSE procedeva all’annullamento della domanda.
Avverso tale esito, la società proponeva ricorso, deducendo la violazione della sequenza procedimentale, la disparità di trattamento rispetto ad altre imprese, la lesione del legittimo affidamento e l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale per eccesso di delega.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, qualificando il beneficio come finanziamento pubblico caratterizzato da profili di discrezionalità tecnica esercitata dal GSE, che si estende alla verifica nel merito della documentazione e delle certificazioni presentate dall’impresa.
Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo, ritenendo infondate le censure relative alla compressione dei tempi e alla violazione della sequenza procedimentale. La procedura, dopo l’esaurimento degli stanziamenti, era ripresa con la disponibilità di nuove risorse e l’abilitazione dell’impresa alla piattaforma, sicché il termine di completamento, di natura perentoria, andava comunque rispettato. Non è configurabile alcun difetto di motivazione nell’annullamento, atteso che le ragioni dell’esclusione derivano direttamente dal mancato assolvimento degli oneri probatori da parte dell’interessata, gravando su di essa il relativo rischio ai sensi del principio di autoresponsabilità.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la disparità di trattamento, in quanto la censura è riscontrabile solo in caso di assoluta identità delle situazioni di fatto, e ha evidenziato che la predisposizione della documentazione era un adempimento noto e prevedibile sin dall’inizio del procedimento, essendo l’impresa tenuta ad attivarsi entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di realizzazione del progetto.
Il terzo motivo è stato respinto in quanto non sussiste una lesione del legittimo affidamento: la comunicazione del GSE non indicava un termine finale perché questo era già fissato dal decreto interministeriale, e l’interessata era titolare di un mero interesse pretensivo, non avendo ancora superato le verifiche per la conservazione del beneficio.
Infine, il quarto motivo è stato ritenuto infondato: il termine perentorio trova copertura normativa nell’art. 38, comma 17, del d.l. n. 19/2024, che affida al decreto attuativo la definizione dei termini di trasmissione. La tesi della ricorrente sull’applicabilità del comma 3 dell’art. 12 è stata disattesa, poiché tale disposizione riguarda la “nuova disponibilità” di risorse già stanziate (per rinunce o decadenze) e non l’ipotesi di “disponibilità di nuove risorse” sopravvenuta, la cui interpretazione estensiva priverebbe di effetto utile la misura finanziata con fondi PNRR.
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Nota della Redazione
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