Il riesame non può supplire la carenza motivazionale sul periculum (Cass. pen. Sez. 2 n. 11265 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, il decreto che dispone la misura deve contenere una motivazione, ancorché concisa, anche sul periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. È da escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione al generico riferimento alla natura fungibile del denaro. Qualora la motivazione sul periculum sia del tutto mancante, il tribunale del riesame non può procedere alla sua integrazione, dovendo annullare il provvedimento per radicale nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino disponeva il sequestro preventivo della somma di euro 8740,00, quale profitto del reato di riciclaggio provvisoriamente contestato all’indagata. Il provvedimento era finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente.

A seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Avellino annullava il decreto di sequestro, ritenendo che fosse del tutto assente, ancorché concisa, la motivazione sulle ragioni che rendevano attuale e concreto il pericolo che la futura esecuzione della confisca potesse essere vanificata da atti di dispersione del patrimonio. Il Tribunale dichiarava, altresì, di non poter procedere all’integrazione della motivazione. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo che il giudice per le indagini preliminari aveva, invece, motivato adeguatamente sul punto alle pagine del decreto annullato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ritiene il ricorso infondato. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36959 del 2021, Ellade, secondo cui il sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora. In continuità con tale insegnamento, la giurisprudenza ha escluso ogni automatismo che fondi il pericolo di dispersione sulla mera natura fungibile del denaro, come ribadito da Sez. 3 n. 23936 del 2024 e Sez. 3 n. 9206 del 2024.

La Corte rammenta, poi, i poteri del tribunale del riesame in materia di integrazione motivazionale, richiamando le Sezioni Unite n. 18954 del 2016, Capasso. Tale giurisprudenza, applicando al provvedimento cautelare reale le disposizioni di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., stabilisce che il tribunale annulla il provvedimento se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi necessari. Con specifico riferimento al periculum in mora, non è consentito al tribunale integrare la motivazione quando essa sia del tutto mancante, configurandosi una causa di radicale nullità (tra le altre, Sez. 3 n. 3038 del 2024).

Nel caso di specie, la motivazione del decreto di sequestro si fondava essenzialmente sulla natura fungibile del denaro e sui connessi rischi di sottrazione o dispersione. La Corte osserva che tale giustificazione non è conforme ai principi delle Sezioni Unite Ellade, poiché il parametro della fungibilità non è pertinente al giudizio prognostico richiesto. Il giudice della cautela è tenuto a specificare gli elementi concreti che rendono impraticabile attendere la definizione del giudizio. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente escluso di poter integrare una motivazione mancante, pronunciando l’annullamento del decreto. Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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