Sequestro preventivo e caducazione della misura personale: la motivazione apparente (Cass. pen. Sez. IV n. 11476 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso per violazione di legge, nozione che comprende anche i vizi della motivazione così radicali da renderla mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza che sorreggevano la misura personale non determina di per sé la caducazione del fumus della misura reale, essendo diverse le valutazioni e i diritti coinvolti. Tuttavia il giudice deve verificare in concreto l’eventuale incompatibilità tra le due valutazioni: è motivazione solo apparente quella che si limiti ad affermare l’astratta compatibilità, omettendo il percorso giustificativo sul fumus e sulla sproporzione nel caso concreto.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 324 cod. proc. pen., respinge l’appello proposto nell’interesse del ricorrente avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro delle quote di due società, disposto nell’ambito di un procedimento per reati in materia di stupefacenti. La difesa aveva sostenuto che l’ordinanza genetica era stata annullata in sede di riesame, con affermazione della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, e che tale caducazione travolgeva il fumus della misura reale.

Il Tribunale conferma il rigetto, rilevando che i presupposti delle misure personali e reali divergono e che per le seconde è sufficiente il fumus commissi delicti, cioè l’astratta sussumibilità del fatto. Quanto alla confisca allargata, esclude rilievo al cambio di residenza nel biennio precedente e ravvisa il periculum di dispersione del patrimonio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla consolidata regola sull’ammissibilità del ricorso, richiamando Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e Sez. II n. 49739 del 2023. Sul piano sostanziale ricorda che i presupposti del sequestro finalizzato alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. differiscono da quelli della confisca ordinaria, poiché viene in rilievo il nesso tra un patrimonio ingiustificato e la persona, e non la correlazione tra un singolo bene e un reato (Sez. VI n. 26832 del 2015; Sez. II n. 3854 del 2021).

La Corte riconosce, poi, la compatibilità astratta della misura reale con l’insussistenza della gravità indiziaria necessaria al titolo personale, richiamando Sez. III n. 30286 del 2021 e Sez. III n. 13119 del 2018. Il principio è che la misura reale può fondarsi sugli stessi elementi già valutati ai fini del rigetto della misura personale, salvo che quella pronuncia sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa configurabilità astratta della fattispecie.

Da qui la conseguenza operativa: la valutazione sul fumus può essere condizionata dall’annullamento della misura personale per difetto delle condizioni di cui all’art. 273 cod. proc. pen., sicché il giudice è tenuto a verificare l’eventuale incompatibilità delle due valutazioni (Sez. V n. 21525 del 2018).

Nel caso concreto, la motivazione dell’ordinanza impugnata, pur graficamente esistente, è tale solo in apparenza. Essa si affida all’apodittica affermazione dell’astratta compatibilità, senza riferimento agli elementi sui quali il fumus è stato in concreto ravvisato una volta caducati quelli ricavabili dal titolo personale. Analoga apparenza connota il giudizio di sproporzione, operato con richiamo al periodo degli accertamenti ma non agli elementi fondanti la sperequazione tra redditi leciti e acquisti.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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